Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3319 del 12/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3319 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REFATTI ALDO N. IL 20/12/1950
avverso la sentenza n. 15043/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 12/12/2013
sent . a la relazione fatta dal Consigliere Dott. PeRIZIA
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Data Udienza: 12/12/2014

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Ritenuto in fatto

REFATTI Aldo propone ricorso ex articolo 625 bis c.p.p. avverso la sentenza della III
Sezione penale 12 dicembre 2013- 4 febbraio 2014 n. 5481, che ha rigettato il ricorso a
suo tempo proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Trento n. 175/2012,
senza dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato contestatogli [articolo 2 del decreto

giudizio di appello e l’udienza davanti alla Corte di cassazione, nonostante che in tal
senso si fosse espresso anche il Procuratore generale presso questa Corte.

Risulta che la Corte di cassazione nell’esaminare il ricorso proposto, tra gli altri, dal
REFATTI, per quanto interessa la posizione di questi, ha annullato la sentenza
impugnata limitatamente alla condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in
favore dell’Agenzia delle Entrate, rigettando per il resto il ricorso dell’odierno imputato.

Con il ricorso si invoca l’applicabilità della disciplina di cui all’articolo 625 bis c.p.p.,
sostenendosi che la mancata dichiarazione della prescrizione, con conseguente
annullamento della sentenza, sarebbe il frutto di un errore di fatto, causato da una svista
o da un equivoco.

Considerato in diritto

In proposito, vale il principio in forza del quale l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di
legittimità, che può essere fatto valere con il rimedio straordinario previsto dall’articolo
625 bis c.p.p., è solo l’errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la
Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato
dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta
percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da
quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Mentre, qualora la causa dell’errore non
sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la
decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto,
bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sezioni unite,
27 marzo 2002, Basile). Tali principi valgono, ovviamente, anche quando la questione
proposta con il ricorso riguardi la prescrizione del reato, onde questo è ammissibile solo
quando la mancata applicazione della causa estintiva derivi da un errore di fatto o da
una svista (come, nella specie, nella lettura di alcuni atti inerenti ai periodi di
sospensione del corso della prescrizione); non, invece,

quando si tratti

di una

valutazione giuridica, che può integrare in ipotesi errore di diritto, ma non un errore di
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legislativo n. 74 del 2000, commesso il 29 ottobre 2005], maturata medio tempore tra il

fatto rimediabile ex articolo 625 bis

c.p.p. (Sezioni unite, 14 luglio 2011- 17 ottobre

2011 n. 37505, Corsini, rv. 250528).

E’ principio ribadito, più di recente, da Sezione VI, 20 settembre 2012- 24 settembre
2012 n. 36768, Contardi, rv. 253382, secondo cui, quindi, è ammissibile il ricorso
straordinario di cui all’articolo 625 bis c.p.p. riguardante la mancata dichiarazione della
prescrizione del reato, a condizione che il rilievo dell’errore dì fatto non comporti una

Trattasi di principio che pare calzante nella vicenda processuale di che trattasi, laddove
risulta che la Corte di cassazione non ha dichiarato la prescrizione [maturata il 29 aprile
2013] pur avendo rigettato, e non dichiarato inammissibile, il ricorso [solo
l’inammissibilità del ricorso per cassazione, come è noto, preclude ogni possibilità sia di
far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., l’estinzione del reato
per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello,
ma non dedotta né rilevata da quel giudice: Sezioni unite, 22 marzo 2005- 22 giugno
2005, Bracale, rv. 231164].

Nel caso in cui la Corte di cassazione, rilevando la sussistenza di un errore di fatto nella
precedente decisione della Corte, debba procedere ad “adottare i provvedimenti necessari
per correggere l’errore” (articolo 625 bis, comma 4, c.p.p.), non necessariamente la fase
rescindente deve essere separata da quella rescissoria: infatti, quando dall’accertamento
dell’errore derivano conseguenze semplici, univoche, indiscutibili, è possibile procedervi
direttamente nella medesima sede camerale (Sezioni unite, 27 marzo 2002- 30 aprile
2002, Basile, rv. 221282; cfr. anche Sezione VI, 24 ottobre 2002- 5 maggio 2003 n.
20093, Laurendi).

Per l’effetto, va qui direttamente disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza n.
175/2012 della Corte di appello di Trento, impugnata da REFATTI Aldo, per essere il reato
estinto per intervenuta prescrizione.
PQM
Revocata la sentenza n. 5481 del 2014 emessa dalla Terza Sezione penale di questa
Corte nei confronti di Refatti Aldo, annulla senza rinvio la sentenza n. 175/2012 emessa
dalla Corte di appello di Trento nei confronti del medesimo per essere il reato di cui
all’art. 2 del d.Lgs 74/2000 estinto per prescrizione.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Presidente

decisione con contenuto valutativo.

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