Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33187 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33187 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPERA VITTORIO DOMENICO N. IL 25/05/1946
avverso la sentenza n. 30/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
14/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore G nerale in persona del Dott.
che ha concluso per

Iftoild.0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/04/2014

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 14.3.13 il GM. Tribunale di Milano confermava la sentenza emessa dal
Giudice di Pace in data 13.10.2010,nei confronti di SPERA Vittorio,ritenuto responsabile del
reato di cui all’art.594 CP commesso in pregiudizio di Inguscio T.,in data 2.10.2008 e
15.10.2008,fatto contestato con recidiva.
Per tale reato l’imputato era stato condannato alla pena di €1.000,00 di multa.
La decisione era fondata su deposizione della persona offesa,che risultava avvalorata da
testimonianza di persona presente al momento dei fatti. Il giudice aveva valutato anche
l’attendibilità della testimonianza della teste di accusa,già esaminata in relazione a precedenti
episodi analoghi ascritti all’imputato, definiti con sentenza del Tribunale di Milano in data
3.6.2009,divenuta irrevocabile.
Risultava altresì ritenuta corretta la definizione della pena,con la contestata recidiva,(f1.2-3
sentenza)Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato,deducendo:
1-omessa valutazione delle richieste istruttorie avanzate dall’appellante,con le memorie
depositate;
-evidenziava che era stata dedotta la sussistenza di falsa testimonianza;
osservando che la persona offesa aveva riferito di ingiurie rivoltele in data 2.10.2008,alle ore
sei del mattino,e che era presente tale sig.ra Bianchi,( che aveva confermato in dibattimento di
essere stata presente al fatto),tuttavia il ricorrente rilevava che nel corso di un altro
procedimento,svolto innanzi al medesimo Tribunale la persona offesa aveva escluso in data
2.10.2008 la presenza di altra persona.
2-rilevava contraddittorietà della motivazione;
3-censurava la decisione,in quanto il giudice aveva dato rilevanza a precedente condanna per
reato di atti osceni emessa ai sensi dell’art.444 CPP.(rilevando che la sentenza ex art.444 CPP
non equivale a pronunzia di condanna)
4-mancata assunzione di prova decisiva,osservando che la sig.ra Bianchi ,secondo
documentazione che il ricorrente riteneva dovesse essere acquisita,si trovava in un centro di
cura secondo cartella clinica Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Invero le censure avanzate con riferimento alla carenza della decisione in relazione alle
deduzioni difensive,si rivela generica e manifestamente infondata ,atteso che,dal testo del
provvedimento si evince la puntuale verifica delle risultanze probatorie,senza trascurare le
censure avanzate dalla difesa dell’appellante,disattese con congrua motivazione.
Peraltro la valutazione degli elementi di prova circa la sussistenza del fatto contestato e la
responsabilità dell’imputato,risulta conforme al dettato giurisprudenziale di questa Corte,ove
risulta adeguatamente motivata la valutazione di attendibilità della persona offesa dal
reato(v.Cass.Sez.IV-9.4.2004,n.16860-Verardi e altro-RV227901-per cui le dichiarazioni
accusatorie rese dalla persona offesa ,anche se costituita parte civile-da valutare con
opportuna cautela e da sottoporre ad un’indagine accurata circa i profili di attendibilità
oggettivi e soggettivi-possono tuttavia essere assunte anche da sole,come fonte di prova-)Al cospetto di adeguata motivazione devono ritenersi inammissibili per genericità le deduzioni
inerenti alla omessa valutazione di ipotesi di falsa testimonianza,risolvendosi il motivo nella
mera censura di inattendibilità della teste che aveva reso dichiarazioni ritenute dal giudice
convergenti con quelle della persona offesa (come già emerso in precedente procedimento ).
Inoltre appare meramente generica la doglianza del ricorrente per la mancata ammissione
delle istanze istruttorie della difesa.
–resta ininfluente ai fini della decisione la valutazione dei fatti per i quali era intervenuta
sentenza di patteggiamento(essendo il riferimento a tale decisione dato puramente formale);

1

-infine non ricorre il vizio di mancata assunzione di prova decisiva,indicata nella acquisizione
della cartella clinica inerente alla teste Bianchi,essendo sul punto del tutto generici i rilievi
difensivi,che come tali non valgono ad inficiare la prova costituita da deposizione della persona
offesa avvalorata da altre dichiarazioni testimoniali.
In conclusione i motivi si rivelano generici e ininfluenti,onde va dichiarata l’inammissibilità del
ricorsoConsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
PQM

Roma,deciso il 15 aprile 2014.
Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende-

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