Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33186 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33186 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ACHARIF SAID N. IL 26/06/1986
avverso la sentenza n. 1271/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
01/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale ii1 perso a el Dott.
kii-743/A
che ha concluso per

lAmo

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

,

DD

Data Udienza: 15/04/2014

Con sentenza in data 1.10.12 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa
dal GIP. presso il Tribunale del luogo,in data 2.12.10,con la quale ASCHARIF Said e i
coimputati El Madani Moussa,Es Sabery Mohamed erano stati assolti dal reato di rapina ; il solo
Es Sabery era stato assolto anche dal reato di lesioni.
Ascharif era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per lesioni
aggravate,realizzate con l’uso di una bottiglia in danno di El Madani Moussa.
Fatto accertato il 19-1-2008.
Innanzi al giudice di appello il predetto imputato aveva chiesto l’esclusione dell’aggravante
dell’uso di arma impropria e il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già applicate
dal primo giudice,con riduzione della pena,e concessione dei benefici di legge.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-illogicità e contraddittorietà della motivazione,in riferimento alla valutazione della
attendibilità della persona offesa,evidenziando che la Corte aveva rilevato l’inattendibilità della
persona offesa,per la confusa ritrattazione della denuncia.
In tal senso riteneva illogica e contraddittoria la valutazione della attendibilità della persona
offesa in riferimento all’uso di un’arma impropria da parte dell’imputato.
2-censurava la decisione per mancata diminuzione della pena,osservando che la Corte non
aveva tenuto conto del buon comportamento processuale dell’imputato,che aveva reso
dichiarazioni confessorie,ammettendo di avere avuto una colluttazione con la persona offesa
dal reato.
RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Invero dal testo del provvedimento impugnato si desume che il giudice di appello ha reso
congrua e logica motivazione sia in merito alla sussistenza del fatto contestato-in relazione al
quale l’imputato aveva ammesso l’addebito,sia pure contrastando l’accusa di aver fatto uso di
una bottiglia,sia nel valutare l’attendibilità della persona offesa,senza incorrere nelle dedotte
contraddizioni,atteso che l’evento lesivo risulta verificato anche alla luce di ulteriori
elementi,desunti da certificazione medica attestante lesioni al viso della persona offesa che-pur
non essendo caratterizzate da ferite da taglio,si ritengono rivelatrici dell’uso di un corpo
contundente,come indicato dalla persona offesa.
Tale valutazione delle risultanze risulta inoltre conforme al dettato giurisprudenziale di questa
Corte(Sez.III-5/4/2007,n.141182-Lo Faro-per cui la deposizione della persona offesa dal
reato,anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo,può tuttavia essere pure
da sola assunta come fonte di prova)Risulta pertanto correttamente disattesa la richiesta dell’appellante di esclusione
dell’aggravante delle lesioni ascritte per l’uso di arma impropria,essendo sufficiente ad
applicare detta aggravante l’accertamento che l’azione lesiva sia stata realizzata con uso di
qualsiasi strumento atto ad offendere,e nel caso di specie,emergendo la congrua valutazione di
tale presupposto derivante da specifiche risultanze processuali(documentazione inerente a
ferite e deposizione della persona offesa)2-l’entità della pena è sorretta da adeguata motivazione,evidenziandosi la gravità dell’azione
delittuosa,con esclusione di un banale litigio,ritenendosi sussistente una vera aggressione
compiuta in concorso con altri ai danni della persona offesa;peraltro risulta valutata
negativamente la personalità dell’imputato,onde si tratta di valutazione da ritenere esaustiva e
adeguata ai criteri di cui all’art.133 CP„idonea a legittimare la mancata concessione dei
richiesti benefici,ivi inclusa la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza,con valutazione incensurabile in questa sede stante il corretto esercizio del potere
discrezionale del giudice,reso evidente da congrua motivazione.

1

RITENUTO IN FATTO

• Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso,a cui consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di €1.000,00 a favore della
Cassa delle Ammende-

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende-

Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

t’?

Piv

Roma,deciso il 15 aprile 2014.

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