Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33181 del 02/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33181 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

Silvestri Marino, n. Venafro il 3.12.1950, e Giordano

Nicola, n. Afragola, il 2.11.1969
avverso l’ordinanza del 9.11.2012 del tribunale di Isernia
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli che ha
concluso per il riget0 del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 02/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con atto depositato in cancelleria in data 30.10.2012 il difensore di
fiducia di Silvestri Marino e Giordano Nicola, ha proposto richiesta di riesame
avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del veicolo tipo IVECO 35
di colore targato DR 050FE di proprietà della Gio.Co s.r.I., il cui amministratore
p.t. è Giordano Nicola e del misto di rifiuti di demolizione (calcinacci misti per
1,5 mc) contenuti nel cassone ribaltabile dello stesso, sequestro emesso in data
9.10.2012 alle ore 17,45 dal Corpo Forestale dello Stato, trasmesso in Procura

.M: in data 12.10.12 alle ore 9,34, con provvedimento notificato al difensore
degli indagati in data 22 ottobre del 2012.
Il tribunale di Isernia con ordinanza del 9 novembre 2012 rigettava il
ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
2.

Avverso questa pronuncia gli indagati propongono ricorso per

cassazione con due motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano il difetto di motivazione
dell’ordinanza impugnata. In particolare lamentano che non erano state indicate,
neppure sommariamente, le circostanze di fatto / ‘e/&,fonti di prova a
fondamento dell’ipotesi accusatoria. Nulla autorizzava a ricondurre la fattispecie
concreta nell’ambito del reato di traffico illecito di rifiuti speciali di cui all’art. 256
non
(
predisposto per il trasporto di rifiuti speciali frion poteva costituire corpo di reato.

del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sostengono che l’autocarro

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli art. 354 e
192 codice procedura penale. Prima di procedere al sequestro probatorio gli
agenti del corpo forestale dello Stato avrebbero dovuto provvedere a svolgere le
opportune necessarie indagini, che invece sono mancate.
2. Il ricorso è infondato.
Da una parte il ricorso muove, all’impugnata ordinanza, censure
prevalentemente in fatto senza alcuna dedotta violazione di legge. Nella specie il
decreto di convalida del sequestro probatorio è sorretto da puntuale motivazione
ed il tribunale ne dà conto.
La giurisprudenza di questa corte (Cass. sez. un., 29 maggio 2008 – 26
giugno 2008, n. 25932; Cass., sez. V, 13 ottobre 2009 – 11 novembre 2009, n.
43068) ha più volete affermato in proposito che il ricorso per cessazione contro
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso
solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli
“errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così
6866 13 r.g.n

2

c. c. 2 maggio 2013

entro le quarantotto ore, ossia alle ore 12,00 del 11.10.2012 e convalidato dal P

radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice.
In termini puntuali risulta dall’ordinanza a carico degli indagati un’attività
di trasporto di calcinacci dal cantiere (presso il liceo di Isernia) al piazzale della
società che effettuava i lavori. Quindi la condotta – che allo stato delle indagini
non può dirsi costituita dal mero trasporto di rifiuti speciali non pericolosi,

un’attività imprenditoriale di trasporto (ossia un’attività non occasionale),
destinata all’abbandono o al deposito in modo incontrollato di rifiuti.
In particolare il tribunale ha fatto riferimento al verbale di sequestro che
descrive puntualmente che in data 9 ottobre del 2012 il Comando della Stazione
Forestale di Colli al Volturno e Venafro aveva fermato l’autocarro Iveco tg. DR
050 FE il quale trasportava, senza iscrizione all’Albo Nazionale Gestori di rifiuti
alcuna, rifiuti da demolizioni/calcinacci verosimilmente compatibili con i rifiuti
rinvenuti sul piazzale della Edilcom s.r.l. cosi da potere integrare, sia pure
astrattamente, la fattispecie le ipotesi di reato ex art. 256 D.L.vo 152/2006
Solo il successivo sviluppo delle indagini potrà eventualmente escludere
l’abbandono e il deposito incontrollato nel senso che è possibile che i rifiuti
fossero trasportati sul piazzale della società che effettuava i lavori per il loro
temporaneo deposito prima di essere avviati a una discarica autorizzata.

3. Pertanto, allo stato, il ricorso va rigettato con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

condotta che di per sé non rientra nel primo comma dell’articolo 256 – evoca

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