Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3318 del 08/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3318 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BIASE GIUSEPPE N. IL 20/06/1953
avverso l’ordinanza n. 800/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
02/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O , Cpki,s24,0 140
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Data Udienza: 08/01/2014
Con ordinanza del 2 luglio 2013, il Tribunale di Bologna respingeva la
richiesta di riesame avanzata nell’interesse di DI BIASE Giuseppe avverso
l’ordinanza emessa il 9 giugno 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Modena con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la
misura della custodia cautelare in carcere quale indagato del delitto di rapina
pluriaggravata.
Propone ricorso per cassazione personalmente l’indagato il quale lamenta che
per l’udienza del riesame l’avviso gli era stato notificato quattro giorni prima della
udienza e non dieci, come prescritto dall’art. 127 cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente destituito di fondamento in quanto, a norma dell’art.
309 comma 8 cod. proc. pen. l’avviso della data della udienza deve essere notificato
all’imputato almeno tre giorni prima.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Si
provveda a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pe .
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presid
OSSERVA