Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33178 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33178 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI AGRIGENTO
nei confronti di:
GRUNERT FRANCO N. IL 16/10/1950
avverso l’ordinanza n. 93/2012 TRIB. LIBERTA’ di AGRIGENTO, del
03/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere pott. ELISABETTA ROSI;
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott. y g c2Arz.

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Data Udienza: 24/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Agrigento, sezione riesame, con ordinanza del 3 dicembre 2012,
a seguito di istanza di riesame proposta da Grunert Franco avverso il decreto di
sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento il 22 ottobre
2012, revocava il sequestro medesimo relativamente alle porzioni di terreno
ubicate nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, come da indicazioni
catastali contenute nel provvedimento cautelare, ordinandone l’immediata
restituzione al Grunert. Premetteva il Tribunale che il Grunert era indagato per

Creta del Comune gli Lampedusa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed
ambientale e del reato di concorso in abuso di ufficio con funzionari della
Soprintendenza di Agrigento e dell’UTC de Comune di Lampedusa. Il Tribunale
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ha rilevato c4 * ticeità della lottizzazione non vi erano specifiche censure e
peraltro tale illiceità era stata confermata anche dalla Corte di Cessazione nei
numerosi procedimenti promossi avverso il decreto di sequestro preventivo del
GIP del 20 giugno 2011. Come precisato dalla Corte di Cassazione (Sez.3
n.20672 del 20 marzo 2012) deve essere distinta la posizione di coloro che
hanno dato lunga alla lottizzazione da quella dei soggetti che hanno
successivamente partecipato come acquirenti dei singoli lotti (per questi ultimi,
ai fini della prescrizione, bisognerà tener conto delle condotte poste in essere in
relazione al proprio lotto). Esaminando la posizione del Grunert, il Collegio ha
verificato che lo stesso aveva acquistato i terreni dalla società Sol Y mar nel
1980 ed ha presentato istanza di sanatoria nel 1986 per la realizzazione di ‘una
unità abitativa, con ultimi interventi abitativi da farsi risalire nel 2007; mancano
però elementi circa l’allacciamento degli immobili alla rete fognaria, per cui non
può essergli riferita la recente esecuzioni di “favori relativi al rifacimento dei
componenti tecnici della stazione di sollevamento della struttura Borgo Cala
Creta, eseguiti tra febbraio e maggio 2011, per cui l’a contravvenzione ascrivibile
all’indagato deve ritenersi prescritta.
2. Il P.M. presso il Tribunale di Agrigento ha presentato ricorso per cassazione
chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, denunciando, con il primo motivo la
violazione dell’art.125 co.3 c.p.p. e la inosservanza e/o erronea applicazione
dell’art.323 c.p. e dell’art.321 c.p.p. Il Tribunale ha omesso completamente di
motivare in ordine alla sussistenza del reato di abuso di ufficio ascritto al
Grunert. Il GIP aveva ritenuto sussistente il fumus ed il periculum in mora sia
con riferimento al reato di lottizzazione abusiva che in relazione alle connesse
ipotesi di abuso. Il Tribunale si è limitato ad argomentare soltanto in relazione al
reato di lottizzazione, per cui il provvedimento è impugnabile per violazione di
legge riconducibile all’art.125 co.3 c.p.p. Il Tribunale ha omesso inoltre di
valutare gli elementi probatori in atti. Risulta pacificamente sono stati realizzati

concorso nel reato di lottizzazione abusiva di terreni ubicati in C.da Grecale/Cala

lavori da parte del Grunert, che esercita la professione di geometra sull’isola e
che è titolare di una ditta per lavori edili, a ridosso della scogliera in epoca
successiva al 1976, dopo l’entrata in vigore della legge Siciliana che stabiliva la
fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia. Peraltro la sanatoria rilasciata
relativamente ai lavori svolti nel 2007, in data 8 ottobre 2008, è illegittima.
Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza e/o erronea applicazione degli
artt.30 e 44 lett.c) DPR 380/01, nonché la inosservanza e/o erronea applicazione
egli artt.157 e 158 c.p. e la mancanza di motivazione ex art.125 co.3 c.p.p. Il

prescrizione del reato di lottizzazione, ma poi ha ritenuto irrilevanti tali opere.
Invece risulta il onvogliamento delle acque reflue prodotte dalla strutture
edilizia di Grunert in un pozzetto di raccolta e poi con una pompa di
sollevamento i liquami rifluiscono nella fognatura, per cui tali interventi di
urbanizzazione realizzati, come accertato, in epoca ricompresa tra il 28 maggio
2011 ed il 18 luglio 2012, non consentono di ritenere prescritto il reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Va premesso che, a norma dell’art.325 c.p.p., il ricorso
per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge. Secondo le
sezioni unite di questa Corte (sentenza n.2/2004, Terrazzi), nel concetto di
violazione di legge può comprendersi, però, la mancanza assoluta di motivazione
o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate
all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art.125 c.p.p.,
che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità
della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento
dall’art.606 lett.e) c.p.p., né tanto meno il travisamento del fatto non risultante
dal testo del provvedimento. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle
stesse sezioni unite con la sentenza n.25932 del 29 maggio 2008, Ivanov,
secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli “errores
in iudIcando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da
rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del
tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice.
2. Quanto al reato di lottizzazione è ormai pacifico (cfr.ex multis n.1024 del 13
luglio 2009, Apponi ed altri), che tale reato “…può essere posto in essere da una
pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di
persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte
anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purchè ciascuno
di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell’illecito (sia pure

Tribunale ha in premessa richiamato correttamente i principi in tema di

svolgendo ruoli diversi, ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta
illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo
preventivo”, per cui il terzo acquirente non può di per sé essere considerato
“estraneo” al reato. Infatti, “la condotta dell’acquirente non configura un evento
imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un
determinante contrOuto causale alla concreta attuazione del disegno criminoso
di quegli (vedi SSIJU. n. 4708 del 27 marzo 1992, Fogliani) e, per la
cooperazione dell’acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o

semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere
anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici
doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei
doveri di solidarietà sociale di cui all’art.2 della Costituzione. L’acquirente,
dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, “terzo
estraneo” al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché
compartecipe al me0esimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in
buona fede. Quando invece l’acquirente sia consapevole dell’abusività
dell’intervento, o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua
condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le
rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la
formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente
al conseguimento del risultato lottizzatorio.
3. Il Tribunale, dopo aver dato atto che pacificamente risultava l’illiceità della
lottizzazione della località lampedusana di C.da Grecale-Cala Creta (peraltro già
vagliata dalla Cortei di Cessazione) e che il Grunert pur essendo consapevole
dell’illegittimità edililia, in quanto professionista del settore, aveva realizzato
abusivamente opere edilizie nel corso degli anni, ha concluso ritenendo che il
reato di lottizzazione doveva ritenersi prescritto, senza peraltro nulla
argomentare quanto all’ipotesi di concorso in abuso d’ufficio contestata al capo
o) circa il rilascio del permesso in sanatoria dell’8 ottobre 2008. Pertanto
l’ordinanza impugnata risulta viziata da omessa pronuncia sul punto4.

Ma la censura del pubblico ministero è fondata anche in riferimento

all’erroneità della pronuncia di prescrizione del reato di lottizzazione. Il Tribunale,
con motivazione apodittica ed apparente (come tale riconducibile ex art.125 co.3
c.p.p. alla previsione di cui all’art.325 c.p.p.), ha ritenuto la irrilevanza, ai fini del
decorso della prescrizione, dei lavori eseguiti di recente quanto all’assetto viario
ed alla rete fognaria e constatati dal consulente tecnico nel

corso

dei

sopralluoghi. Specificamente, in riferimento ai lavori relativi al potenziamento
della rete fognaria, il Tribunale apoditticamente si è limitato ad affermare che le
opere di proprietà del Grunert non risultano collegate alla rete fognaria.

e, (

un’azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una

5. Deve essere ricordato che il reato di lottizzazione abusiva si caratterizza
come reato progressivo nell’evento (Sez. Un., 24/4/1992, Fogliari), così
assumendo potenziale rilievo ai fini prescrizionali anche le condotte dei terzi
partecipi dell’intervento lottizzatorio, nonché come reato di natura permanente.
Inoltre, la lottizzazione è tipicamente reato plurisoggettivo. Da ciò consegue che
la permanenza deWillecito può collegarsi sia al perdurare della situazione
antigiuridica, sia al perdurare delle condotte dell’indagato nel tempo, sia, infine,
al perdurare della condotta dei concorrenti, qualora sussistano gli estremi per la

esaminare la questione con la sentenza n. 35968 del 14/7/2010, PM in proc.
Russani (Rv 248483). Muovendo dalla natura plurisoggettiva del reato e dalla
sua caratteristica di reato progressivo nell’evento la Corte con la citata decisione,
tenuto conto delle caratteristiche dell’intervento lottizzatorio in esame, concluse
che: “… il momento di cessazione della permanenza deve farsi coincidere per
tutti gli acquirenti, che hanno accettato il rischio derivante dalla violazione della
volontà programmatioria espressa dallo strumento urbanistico, o con il sequestro
o con l’ultimazione dell’operazione lottizzabile ovvero con la desistenza volontaria
da provare in maniera rigorosa (cfr. Sez.. 3, 8 novembre 2000, Petrachi). “Tutti i
concorrenti e coloro, che hanno cooperato rispondono della lottizzazione abusiva
nella sua interezza e, conseguentemente, la prescrizione inizia a decorrere, per
tutti, dal compimento dell’ultimo atto integrante la condotta illecita, che può
consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell’esecuzione di opere di
urbanizzazione, nell’ultimazione dei manufatti che compongono l’insediamento.”
6. In riferimento alle caratteristiche della lottizzazione realizzata in località Cala
Creta, e cioè la sua ampiezza sul piano urbanistico e la sua estensione temporale
(che copre oltre trenta anni), necessità di un attento esame del principio
affermato, in relazione a diversa situazione di fatto. Dette caratteristiche, infatti,
portano ad escludere sul piano logico che il singolo acquirente-lottizzatore abbia
piena contezza delle condotte dei terzi e della stessa esistenza di alcuni di
costoro, così che occorre chiedersi se e fino a quale limite le condotte dei terzi
possano considerarsi rilevanti ai fini dell’interruzione della condotta ascrivibile al
ricorrente e del decorso del termine prescrizionale.
7. Peraltro, questa Corte ha affermato da tempo il principio che possono essere
ascritte a tutti i partecipi della lottizzazione le condotte poste in essere anche da
terzi che danno corso a interventi di urbanizzazione realizzati nell’interesse
generale dei lotti, quali la realizzazione o il potenziamento di strade, fognature,
altri servizi. Occorre però distinguere la posizione di coloro che hanno dato corso
alla lottizzazione (venditore-lottizzatore) e quella di coloro che hanno
successivamente partecipato come acquirenti di specifici lotti. Mentre per i primi
sussistono profili di responsabilità che discendono dalle condotte poste in essere

contestazione del concorso ex art. 110 c.p. Questa Sezione ha già avuto modo di

dai singoli acquirenti, così che la permanenza del reato per il venditorelottizzatore cessa soip col cessare delle ultime condotte altrui o con il verificarsi
di interventi esterni che incidono sul reato (sequestro preventivo; intervento
dell’ente territoriale gompetente), per i secondi, che non hanno dato causa alla
lottizzazione nei terrnini fissati dall’art. 41 c.p., occorrerà di regola guardare alle
condotte poste in esSere dal singolo acquirente con riferimento al proprio lotto.
8. Sulla base del principio ermeneutico così fissato, questo Collegio osserva che
le condotte ascrivibili al Grunert, secondo quanto riferito nell’ordinanza

lavori alla rete fogneria, dello stesso periodo, collocano diversamente nel tempo
l’esaurirsi della condotta di partecipazione al disegno lottizzatorio da parte del
Grunert.
9.

Trattandosi di indagine di fatto, deve essere il Tribunale a verificare

l’eventuale data di cessazione della permanenza nel reato, al fine di accertare se
il reato possa dirsi prescritto, tenendo conto dell’esistenza di eventuali rilevanti
attività di urbanizzezione poste in essere da terzi e tenendo conto della data in
cui risultano poste in essere altre condotte direttamente ascrivibili al ricorrente
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Agrigento, che terrà conto dei principi e dei rilievi sopra evidenziati.

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Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Agrigento per nuovo
esame

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2013

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sarebbero state effettuate nel 2007, ma sia l’intervento viario del 2011, che i

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