Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33177 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33177 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da Bisogno Gianfranco, nato a Roma il 5.3.1950,
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Salerno il
31.5.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 31.5.2013 la corte di appello di Salerno, in
parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data
12.1.2012, aveva condannato Bisogno Gianfranco alla pena ritenuta di

Data Udienza: 04/03/2014

giustizia per il reato di cui all’art. 483, c.p., rideterminava in senso più
favorevole al reo al trattamento sanzionatorio, con conseguente
sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria della specie
corrispondente, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
La condotta addebitata al Bisogno è consistita nell’avere falsamente
attestato, nell’apposito “modulo di comunicazione dati conducente”,

violazione dell’art. 142, co. 9, cds., inviato al comando della polizia
stradale di Terni, che alla guida dell’autovettura oggetto della suddetta
contravvenzione vi fosse Notari Stefano, apponendovi in calce la firma
apocrifa di quest’ultimo.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, lamentando: 1)
violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata,
stante l’impossibilità di configurare il reato di falso di cui all’art. 483,
c.p., in quanto nel caso in esame l’imputato non ha affermato nell’atto
inviato alla polizia stradale che alla guida dell’autovettura vi fosse il
Notari Lorenzo, ma si è limitato a sostituirsi al suddetto Notari nella
compilazione del modulo, ritenendo per errore che quest’ultimo si
trovasse alla guida dell’autoveicolo in questione; 2) vizio di motivazione
della sentenza impugnata, in quanto la corte territoriale, con
motivazione carente, ha omesso di considerare quanto affermato, da un
lato, in sede di dichiarazioni spontanee, dal Bisogno, il quale non solo ha
affermato di essere caduto in errore nel ritenere che alla guida
dell’autovettura vi fosse il Notari, ma ha anche spiegato le ragioni per le
quali era in possesso di una fotocopia della carta di identità del Notari,
avendola ricevuta da quest’ultimo, in cerca di lavoro, affinché la
allegasse ad alcuni curricula vitae che gli aveva consegnato; dall’altro
dallo stesso Notari, che, pur negando di essersi trovato alla guida
dell’automobile, ha confermato di essere solito accompagnare il Bisogno
nei suoi viaggi di lavoro e di avergli dato una fotocopia del suo
documento di identità.

relativo al verbale di contravvenzione n. 10000326 del 15.2.2006, per la

3. Il ricorso non può essere accolto, essendo inammissibili, sotto diversi
profili ; i motivi su cui si fonda.
4. E’ inammissibile, infatti, il ricorso che, come quello in esame, si limita
ad esporre censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza

evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e
valutazione, quindi, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di
cassazione (cfr. Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv.
235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510;
Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).
Ulteriore causa di inammissibilità del ricorso del Bisogno deve
individuarsi nella manifesta infondatezza delle ragioni che lo sostengono.
Come evidenziato, infatti, dalla corte territoriale, con motivazione
approfondita ed immune da vizi (cfr. pp. 5-6 della sentenza impugnata),
il Bisogno ha formato consapevolmente un atto falso, rappresentato dal
modulo innanzi indicato, contenente, peraltro, “un espresso rinvio alle
responsabilità e alle sanzioni penali nel caso di false attestazioni previste
dall’art. 76, d.p.r. 445/2000”, per cui non appare revocabile in dubbio,
come afferma il giudice di secondo grado, che siffatta “falsa
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del d.lgs. n. 445
del 2000, integra il delitto di cui all’art. 483, c.p. (cfr.,

ex plurimis,

Cass., sez. V, 01/03/2011, n. 23211, rv. 250452; Cass., sez. V,
14/12/2010, n. 3681, rv. 249709).
A differenza di quanto affermato dal ricorrente, pertanto, nella condotta
del Bisogno non è dato riscontrare alcun comportamento colposo.
L’imputato, infatti, a prescindere dalle ragioni che lo hanno indotto a
farlo, ha scientemente compilato l’anzidetto modulo di comunicazione
dati del conducente e falsificato la firma del Notari, che, giova ricordarlo,
ha disconosciuto l’atto, precisando di non avere mai posseduto o guidato
l’autoveicolo in questione, rappresentando, dunque, una situazione
diversa dalla realtà, anche attraverso l’utilizzazione, da ritenere del tutto

3

che a ciò si accompagni l’individuazione di vizi di logicità tali da

abusiva in tale contesto, della copia della carta di identità del Notari, che
lo stesso Bisogno aveva consegnato unitamente al modulo di
comunicazione dati del conducente al titolare della concessionaria
automobilistica, da cui aveva ricevuto la menzionata autovettura in
comodato d’uso, che, a sua volta, lo aveva inoltrato alla polizia stradale
di Terni (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).

inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p.,
al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa
delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare
equo fissare in euro 1000,00, tenuto conto della sussistenza di profili di
colpa da parte dei difensori del ricorrente nella determinazione delle
evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186
del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4.3.2014

5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque, dichiarato

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