Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33176 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33176 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSSIELLO BRIGIDA N. IL 17/10/1984
avverso l’ordinanza n. 55/2012 TRIB. LIBERTA’ di POTENZA, del
17/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. t ..LJApyT A ROSI;
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Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di fiducia, nonché procuratore speciale con procura allegata al
ricorso, di Rossiello Brigida, terzo interessato non indagato, ha proposto ricorso
per cessazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza in funzione di giudice
del riesame, in data 17 luglio 2012, che ha dichiarato inammissibile la richiesta
di riesame presentata dalla stessa avverso il decreto di sequestro preventivo
emesso il 13 giugno 2012 dal G.I.P. del medesimo Tribunale, in danno della
• stessa.

segnalando che con la sentenza n. 4327 del 2010, la richiesta di riesame
proposta dal difensore senza procura speciale non può essere dichiarata
inammissibile, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto assegnare alla parte un
termine perentorio per munirsi di procura.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La giurisprudenza ha affermato il principio che “ai fini della proposizione del
ricorso per cessazione previsto dall’art. 325 cod. proc. pen. avverso le ordinanze
in materia di misure cautelari reali di cui artt. 322-bis e 324 c.p.p., il difensore
della persona, diversa dall’imputato o dall’indagato, che avrebbe diritto alla
restituzione, deve essere munito di procura speciale ai sensi dell’art. 83 c.p.c.”
(cfr. Sez. 6, n. 16974 del 13/3/2008, Pulignano, Rv. 239729, e Sez.6, n.3154
del 19/3/2010, Arango Garzon,Rv.246692). Infatti la posizione processuale del
terzo interessato è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella
dell’indagato e dell’imputato, e questi, come gli altri soggetti indicati dall’art. 100
c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare
personalmente in giudizio, “ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto
attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore”, mentre l’indagato e
l’imputato, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di
persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli,
li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del
proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna
necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd.
personalissimi.
2. Dato quindi per indiscussa la necessità che il . terzo sia munito di procura
speciale, questo Collegio intende ribadire l’indirizzo più consolidato della
giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che la presentazione personale da
parte del terzo del ricorso, ovvero la presentazione da parte del difensore privo
di procura speciale, ne comporta l’inammissibilità (in tal senso le già ricordate
sopra Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Arango Garzon, Rv. 246692; Sez. 6, n.
16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del

2. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza per Violazione di legge,

12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso,
Rv. 228019; Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, Porta Tenaglia Sri, Rv. 252438;
Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tenda, Rv. 235403). Tale orientamento deve
prevalere su quello minoritario che ha affermato che sussisterebbe l’obbligo di
assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi della procura speciale, in
applicazione del disposto di cui all’art.182, c. 2 c.p -.p. (in tal senso, Sez. 6, n.
1289 del 20/11/2012, Cooperativa Leonardo da Vinci Arl, Rv. 254287; Sez. 3, n.
11966 del 16/12/2010, Pangea Green Energy Srl, Rv. 249766), in quanto

del processo penale anche in riferimento all’esercizio in tale processo di azioni di
tipo civilistico – prevede che il giudice sia tenuto, a fronte di una carente
rappresentanza od assistenza, ad assegnare alla parte un termine per “sanare”
tale carenza.
3. Al contrario, l’inammissibilità del ricorso per riesame consegue in via diretta
proprio dal mancato rispetto dell’art. 101 c.p.p., che, essendo norma di per sé
compiuta ed autosufficiente, non ha bisogno, per la sua operatività, di alcun
richiamo a norme collocate nel codice di procedura civile. Correttamente quindi,
il Tribunale di Potenza ha dichiarato l’inammissibilità del riesame, atteso che la
stessa aveva depositato la nomina del difensore in data ì7 luglio 2012, senza
conferire al medesimo procura speciale.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente, ex art.
616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.

nessuna norma del codice di procedura penale – dovendosi applicare le regole

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