Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33176 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33176 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da Medda Luciano, nato a Roma il 5.3.1950, avverso
la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Roma il 23.1.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 23.1.2013 la corte di appello di Roma, in
parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Roma, in data
16.6.2008, aveva condannato Medda Luciano alla pena ritenuta di

Data Udienza: 04/03/2014

giustizia per i reati di cui agli artt. 48, 348; 81, cpv., 48 e 479, c.p.,
dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al
delitto di cui all’art. 348, c.p., perché estinto per prescrizione, con
eliminazione della relativa pena e rideterminazione del trattamento
sanzionatorio in senso più favorevole al reo, confermando nel resto
l’impugnata sentenza.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
personalmente l’imputato, lamentando l’impossibilità di configurare il
reato di falso di cui al capo a), avendo il suddetto Medda conseguito il
titolo di patrocinante legale presso la pretura di Tivoli, che gli
consentiva, all’epoca dei fatti per cui è sorto il procedimento a suo
carico, di esercitare presso tutte le preture del circondario, quindi anche
presso la pretura di Roma, nonché il difetto della sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato, avendo egli agito in buona fede,
come dimostrato dalla circostanza che essendo stato nominato difensore
dagli imputati a sua insaputa, ne aveva affidato la difesa ad altro
difensore abilitato al patrocinio.
3. Il ricorso non può essere accolto, essendo inammissibili, sotto diversi
profili i motivi su cui si fonda.
4. E’ inammissibile, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt.
581, co. 1 , lett. c), e 591, co. 1, lett. c), il ricorso per Cassazione
fondato, come nel caso in esame, su motivi che ripropongono
acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici
del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi,
meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di
critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel
vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1,

2

2.

lett.

c), c.p.p., all’inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 –

13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 – 25.3.2005, n.
11933, rv. 231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc.
Tizzani e altri, rv. 207389).
Ulteriore causa di inammissibilità del ricorso del Medda deve individuarsi
nella manifesta infondatezza delle ragioni che lo sostengono.

approfondita ed immune da vizi, il Medda risulta cancellato sin dal 13
aprile 1989 dal registro dei praticanti procuratori legali e non risulta
avere mai superato l’esame finalizzato all’iscrizione nel relativo albo, per
cui egli non aveva alcun titolo per compiere le attività strettamente
riservate ai soggetti abilitati all’esercizio dell’attività forense, indicate nel
capo A) dell’imputazione, consistenti nell’attribuire all’avv. Roberto Di
Bella, mediante atto scritto e firmato, la delega a sostituto processuale,
consentendogli in tal modo di essere illegittimamente presente in tale
qualità all’udienza di convalida dell’arresto in flagranza dei tre imputati,
che avevano nominato il suddetto Medda difensore di fiducia all’atto
dell’arresto (cfr. p. 1 della sentenza della corte territoriale).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque, dichiarato
inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p.,
al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa
delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare
equo fissare in euro 1000,00, tenuto conto della sussistenza di profili di
colpa da parte del ricorrente nella determinazione delle evidenziate
ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4.3.2014

Come evidenziato, infatti, dalla corte territoriale, con motivazione

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