Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33175 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33175 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CHIETI
ADEZIO CORRADO N. IL 12/06/1960
nei confronti di:
ADEZIO CORRADO N. IL 12/06/1960
avverso l’ordinanza n. 113/2012 TRIB. LIBERTA’ di CHIETI, del
25/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere DoULISA TT ROSI;
lettc/se tite le conclusioni del PG Dott. \I\

,P
(y)\0(0,

yiit i difensor Avv.;

(A:4.

Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Chieti, con ordinanza del 25 ottobre 2012, ha parzialmente
accolto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo, disposto dal
Giudice per le indagini preliminari, su un’area da cantiere e di cava, sita presso il
Porto di Ortona, di una parte dell’area – individuata come da dispositivo interessata da materiale terroso misto a teli di plastica, proveniente dal cantiere
della Walter Tosto spa e trasportato dalla Saicem spa, presentata nell’interesse
di Adezio Corrado, legale rappresentante della F.11i Adezio Gabrile e Delmo srl,

agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 3 cligs. 152 del 2006, per la realizzazione
di una discarica non autorizzata di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo (CER
17 05 04) ed imballaggi in plastica (CER 15 01 02), disponendo il dissequestro e
la restituzione agli aventi diritto di una parte dell’area in sequestro.
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Chieti, chiedendone l’annullamento lamentando
mancanza di motivazione e violazione di legge, rilevando che i giudici del
riesame avrebbero totalmente omesso di indicare le ragioni del dissequestro,
peraltro non limitandosi a valutare la astratta configurabilità del reato e la
riconducibilità dei fatti alla fattispecie oggetto di provvisoria incolpazione ed
avrebbe fatto ciò pur in presenza di significativi elementi di segno contrario,
quali le risultanze degli accertamenti aero-fotogrammetrici.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Innanzitutto va premesso che il ricorso per cassazione
contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è
ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia
gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così
radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice. (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008,
Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13
febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato
che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la
presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua
eventuale illogicità manifesta).
2. Deve osservarsi, in primo luogo, che il Pubblico Ministero ricorrente svolge le
proprie considerazioni premettendo una indicazione dell’ambito di operatività
attribuito al giudice del riesame molto più ristretto rispetto a quello da tempo
delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia quello relativo alla verifica

proprietaria dell’area. L’Adezio è indagato, nella qualità sopradetta, reato di cui

delle condizioni di legittimità della misura cautelare la quale non può tradursi in
anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della
persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione,
limitandosi invece ad un controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e
quella legale (cfr. S.U. n. 7, 4 maggio 2000). Invece, da tempo, è stato
affermato il principio che il Tribunale del riesame non deve limitare la propria
cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e
valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale esaminando,

anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che
possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato
(cfr. Sez. 3, n. 27715 del 20/5/2010, dep. 16/7/2010, Barbano, Rv. 248134 e
Sez. 3, n. 18532 dell’11/3/2010, dep. 17/5/2010, D’Orazio, Rv. 247103).
2. Va pertanto rilevato che i giudici del riesame, seppure con sintetica
motivazione, hanno dato atto degli elementi in fatto addotti dall’indagato a
sostegno del ricorso e dei riscontri rinvenuti in atti, esponendo le ragioni per le
quali andavano disattese le diverse valutazioni della pubblica accusa e di quelle
che giustificavano il mantenimento della misura reale su altri beni. Tali
circostanze portano dunque ad escludere la sussistenza dei vizi denunciati. Non è
perciò possibile seguire gli itinerari argomentativi del pubblico ministero in
quanto ciò implicherebbe una diversa valutazione delle circostanze già prese in
considerazione dal giudice che non è consentita a questa Corte e fanno
riferimento ad atti del procedimento la cui consultazione è pure preclusa in sede
di legittimità.
Il ricorso del pubblico ministero deve quindi essere rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso del pubblico ministero

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.

conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero, ma

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