Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33174 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33174 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
FELIZIANI FRANCO N. IL 16/12/1958
avverso la sentenza n. 711/2011 TRIB.SEZ.DIST. di GIULIANO VA,
del 21/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
1ette/s9tfte le conclusioni del PG Dott. 62A-… r.(2-c3c1._
ca.
(2-2—
tty-cz..1,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/04/2013

PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti
al tribunale di Teramo per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 17.4.2013

Con la sentenza in epigrafe il tribunale di Teramo ha applicato ai sensi dell’art.
444 cpp la pena concordata con il PM nella misura di mesi dieci di reclusione
con il beneficio della sospensione condizionale della pena per il reato di cui
all’art. 5 DLgs 74/2000.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
4
Generale della Corte dì appello di L’Aquila deducendo la violazione di legge in
‘relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena
assumendo essere ostativi i precedenti dell’imputato.
Il ricorso è fondato.
Correttamente il PG ricorrente evidenzia che il tribunale ha concesso al Feliziani
la sospensione condizionale della pena erroneamente valutando che l’imputato
era gravato da un unico precedente penale con condanna a mesi uno di
reclusione.
In realtà oltre a tale precedente per la violazione dell’art. 570 cod. pen.
risalente al 17.1.1996, per il quale era stata già concessa la sospensione
condizionale della pena, risultano altre condanne di seguito indicate:
3.12.2002 minacce ed ingiuria con pena di mesi cinque di reclusione;
27.3.2003 ingiuria con pena concordata ex art. 444 cpp di 300 euro di multa;
29.5.2003 molestia e disturbo alle persone con pena di euro 200 di ammenda.
Ora è del tutto evidente che l’art. 164 cod. pen. ostava alla concessione del
beneficio per la seconda volta.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, la disposizione
dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen. che consente la reiterazione del
beneficio è applicabile unicamente nel caso in cui tra la prima condanna
sospesa e quella per la quale dovrebbe procedersi ad ulteriore condanna o
applicazione della pena non si sia inserita altra condanna venendo altrimenti
meno la possibilità di formulare una prognosi favorevole (ex multis Sez. 4
23.4.2001, Frattaroli).
Nel caso di specie, come sottolineato anche dal PG della Corte, è sufficiente
rilevare l’esistenza della condanna a mesi cinque di reclusione del 3.12.2002
evidentemente non considerata dal tribunale.
Poiché come si rileva dal verbale dell’udienza del 21.12.2011 la richiesta di
patteggiamento è stata accompagnata da quella di sospensione della pena, si
deve ritenere che la parte abbia inteso condizionare la richiesta alla
concessione del beneficio e, di conseguenza, la sentenza deve essere annullata
senza rinvio incidendo la decisione odierna sui termini della proposta.
Gli atti vanno trasmessi al tribunale di Teramo per il prosieguo del giudizio.

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