Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33174 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 33174 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da Pacco Yuri Oswaldo Richard, nato a Lima (Perù) il
3.1.1985, avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di
Torino il 17.9.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 17.9.2012 la corte di appello di Torino, in
parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Torino, in data

Data Udienza: 04/03/2014

28.3.2011, aveva condannato Pacco Yauri Oswaldo Richard alla pena
ritenuta di giustizia per i reati di contraffazione di un permesso
internazionale di guida peruviano e di una patente di guida nazionale
peruviana (capo a), nonché di guida senza patente (capo b),
rideterminava in senso più favorevole al reo il trattamento sanzionatorio,
sostituendo, altresì, la pena detentiva inflittagli con sei mesi di libertà

2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione
di legge e vizio di motivazione, stante l’impossibilità di configurare il
reato di falso di cui al capo a).
Ad avviso del ricorrente, infatti, alla data di accertamento del reato,
coincidente con quella del controllo su strada da parte della polizia di
Stato (10.3.2009), la patente di guida non aveva più efficacia, essendo
scaduta il 3.1.2009, costituendo una mera illazione l’affermazione della
corte territoriale, secondo cui la falsificazione sarebbe stata effettuata
antecedentemente; peraltro, rileva il ricorrente, ove si volesse aderire a
tale impostazione, bisognerebbe ritenere compiuta la falsificazione in un
momento prossimo a quella che appare come la data di emissione della
patente (gennaio 2004), con la conseguenza che il reato sarebbe estinto
per prescrizione maturata prima della data di emissione del decreto di
citazione a giudizio.
Pertanto, conclude il ricorrente, esistendo un ragionevole dubbio sia
sulla colpevolezza dell’imputato, che sulla prescrizione del reato, la
sentenza impugnata deve essere annullata, perché resa in violazione
degli artt. 530, co. 2 e 533, c.p.p.
3. Il ricorso non può essere accolto, essendo inammissibili, sotto diversi
profili i motivi su cui si fonda.
4. E’ inammissibile, infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt.
581, co. 1 , lett. c), e 591, co. 1, lett. c), il ricorso per Cassazione
fondato, come nel caso in esame, su motivi che ripropongono
acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici

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controllata e confermando, nel resto, l’impugnata sentenza.

del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi,
meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di
critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione

potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel
vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1,
lett. c), c.p.p., all’inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 – 25.3.2005, n.
11933, rv. 231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc.
Tizzani e altri, rv. 207389).
Ulteriore causa di inammissibilità del ricorso del Pacco deve individuarsi
nella esposizione, in esso contenuta, di censure che si risolvono in una
mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, senza che a ciò si accompagni l’individuazione di
vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi,
ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali, precluse in sede di
giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, De Vita,
rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510;
Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).
Come evidenziato dalla corte territoriale, con motivazione approfondita
ed immune da vizi, pur essendo pacifico che l’accertamento del reato di
cui al capo a) sia avvenuto solo in occasione del controllo operato il
10.3.2009, “risulta al di fuori di ogni logica che una simile condotta
abbia potuto realizzarsi mediante la predisposizione e formazione di un
documento privo di efficacia ab origine, vale a dire di una patente di
guida nazionale che già all’epoca della sua concreta fraudolenta
formazione recasse una data di scadenza anteriore”, anche in
considerazione del fatto che “lo stesso prevenuto necessitava di
documenti abilitanti alla guida per svolgere la propria attività lavorativa”

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impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non

e che “la patente di guida internazionale, pure oggetto di falsificazione”,
aveva “invece una validità di un anno decorrente fin dal 18 aprile 2008”
(cfr. pp. 2 e 3 dell’impugnata sentenza).
Al riguardo va evidenziato come in tema di cause di estinzione del reato,
il principio del “favor rei”, per cui, nel dubbio sulla data di decorrenza del
termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti

assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del
termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale
incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili
(cfr. Cass., sez. III, 17/10/2007, n. 1182, rv. 238851), che, nel caso in
esame, come evidenziato dalla corte territoriale, consentono di
individuare il momento di consumazione del falso a partire dalla data di
decorrenza dal 18 aprile 2008 della validità della patente di guida
internazionale del pari falsificata.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque, dichiarato
inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p.,
al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa
delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare
equo fissare in euro 1000,00, tenuto conto della sussistenza di profili di
colpa da parte del difensore del ricorrente nella determinazione delle
evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186
del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4.3.2014

più favorevole all’imputato, va applicato solo in caso di incertezza

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