Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33173 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33173 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PESCARMONA MASSIMO N. IL 17/12/1964
avverso l’ordinanza n. 8027/2011 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
14/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
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Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Monza con ordinanza 14.3.2012 ha dichiarato
inammissibile, perché fuori termine, l’opposizione di Pescarmona Massimo proposta il
27.2.2012 contro il decreto penale di condanna n. 1736/11. Ha osservato il giudicante
che l’imputato aveva già eletto domicilio presso il proprio difensore in data 7.4.2010 in
relazione al procedimento PM A 978/09 U 15 e che nel dibattimento il Tribunale,
ravvisando un reato diverso (art. 10 ter D. Lvo n. 74/2000) da quello contestato

atti al PM. Ha rilevato poi che per il reato diverso, il 20.12.2011 era stato emesso nei
suoi confronti decreto penale di condanna, notificato in data 1.2.2012 nel domicilio
precedentemente eletto nell’ambito dello stesso procedimento, come risultava
dall’identità del numero del procedimento e dall’identità delle firme apposte nell’atto di
nomina dei difensori e nell’atto di opposizione a decreto penale. Di conseguenza, il
termine di quindi giorni era scaduto il 16.2.2012, senza che fosse stata proposta
istanza di rimessione in termini.

2 Contro l’ordinanza ricorre per cassazione l’imputato deducendo l’inesistenza

dei presupposti e dei requisiti dell’ordinanza impugnata osservando che,
contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, il decreto penale era stato
emesso nell’ambito di uno vicenda diversa (relativa all’evasione dell’IVA) sicché la
precedente elezione di domicilio fatta – a seguito della notifica dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari – nel procedimento di omesso versamento di
ritenute alla fonte (conclusosi con l’ordinanza di restituzione degli atti al PM ai sensi
dell’art. 521 cpp), non spiegava più i suoi effetti.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che in sostanza denunzia la violazione di norme processuali sulla
notifica degli atti processuali e sulla durata dell’elezione di domicilio, è infondato.
L’art. 164 cpp stabilisce che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è
valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto previsto dagli artt. 156 e
613 comma 2.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza – a cui oggi va data
continuità – l’elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente
nell’ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano
alcun effetto nell’ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello
originario (Sez. 6, Sentenza n. 49498 del 15/10/2009 Ud. dep. 23/12/2009 Rv.
245650; Sez. 5, Sentenza n. 3330 del 09/06/2000 Cc. dep. 04/07/2000 Rv. 217246).
In applicazione di tale principio, deve ritenersi che l’elezione di domicilio fatta,
ai sensi dell’art. 161 comma 2 c.p.p., dall’indagato a seguito di avviso di conclusione
delle indagini preliminari è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i
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originariamente (art. 10 bis D. Lvo n. 74/2000), aveva disposto la restituzione degli

suoi effetti a procedimenti diversi da quello in relazione al quale è stato notificato
l’avviso, salvo che dall’atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione
dell’interessato.
La questione di diritto che oggi la Corte è chiamata a risolvere consiste nello
stabilire se a seguito di restituzione degli atti al Pubblico Ministero da parte del
Tribunale per essere emerso un reato diverso e di successiva pronuncia di decreto
penale di condanna da parte del GIP per effetto della diversa qualificazione giuridica
e diverso procedimento.
Secondo la giurisprudenza in tema di intercettazioni telefoniche, la nozione di
identico procedimento, che esclude l’operatività del divieto di utilizzazione previsto
dall’art. 270 cod. proc. pen., prescinde da elementi formali come il numero di iscrizione
nel registro delle notizie di reato ed impone una valutazione sostanziale, con la
conseguenza che il procedimento è considerato identico quando tra il contenuto
dell’originaria notizia di reato, alla base dell’autorizzazione, e quello dei reati per cui si
procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico.
(cfr. tra le varie. Sez. 6, Sentenza n. 46244 del 15/11/2012 Ud. (dep. 27/11/2012 )
Rv. 254285).
Il principio può senz’altro trovare applicazione nel caso in esame e pertanto,
poiché nel caso di specie la notizia di reato è addirittura identica, il procedimento è lo
stesso, a nulla rilevando la formulazione di una diversa imputazione, per una vicenda
processuale unica.
Di conseguenza, restava valida l’elezione di domicilio fatta il 7.4.2010 presso il
difensore.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17.4.2013.

del fatto, il procedimento penale sia lo stesso oppure se si sia in presenza di un nuovo

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