Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33170 del 06/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33170 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARAMINO MAURIZIO N. IL 05/02/1968
avverso la sentenza n. 267/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 06/05/2014

R.G. 53176/13
Motivi della decisione
Aramino Maurizio ricorre avverso la sentenza 18.3.2013 della
Corte d’appello dell’Aquila, che lo ha condannato per ricettazione,
lamentando vizio di motivazione in relazione alla determinazione della
pena in continuazione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, nel richiamare i precedenti penali e la non

generiche, ha motivato anche in relazione alla determinazione della
pena.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 6.5.2014.

occasionalità della condotta a proposito del diniego delle attenuanti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA