Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33170 del 06/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33170 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARAMINO MAURIZIO N. IL 05/02/1968
avverso la sentenza n. 267/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 06/05/2014
R.G. 53176/13
Motivi della decisione
Aramino Maurizio ricorre avverso la sentenza 18.3.2013 della
Corte d’appello dell’Aquila, che lo ha condannato per ricettazione,
lamentando vizio di motivazione in relazione alla determinazione della
pena in continuazione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, nel richiamare i precedenti penali e la non
generiche, ha motivato anche in relazione alla determinazione della
pena.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 6.5.2014.
occasionalità della condotta a proposito del diniego delle attenuanti