Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3317 del 07/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3317 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) COLOMBO GIANLUCA N. IL 03/04/1965
avverso la sentenza n. 3953/2010 GIP TRIBUNALE di BUSTO
ARSIZIO, del 05/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
i,t4tutilei– /

s k?’th. D51

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/12/2012

Cc 15 colombo

Motivi della decisione
Il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti
dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 C e 2 sexies del
codice della Strada ed ha disposto la sospensione della patente di guida per due anni.
Ricorre per cassazione l’Imputato assumendo che il giudice ha raddoppiato la
terzi; in contrasto, però, con la realtà. L’auto era nella concreta ed esclusiva
disponibilità del ricorrente, socio della società formalmente proprietaria, come
documentato nel processo. Ciò è dimostrato dal fatto che l’imputato versa un
corrispettivo mensile alla società. Dunque, è la effettiva disponibilità che rileva, come
ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha fatto seguito la presentazione di motivi aggiunti, con i quali è stata anche
depositata documentazione prodotta nel giudizio di merito, rilevante ai fini della
dimostrazione dell’assunto difensivo afferente alla disponibilità del bene.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, per quel che qui interessa, enuncia che la pena
accessoria va raddoppiata, e quindi determinata in due anni, essendo l’auto intestata a
terzi.
A fronte di tale valutazione, conforme alla normativa, le argomentazioni
difensive e le produzioni (che, peraltro non rendono comunque il ricorso
autosufficiente) si rivelano contrarie alle tesi prospettate. Infatti, l’auto appartiene ad
un soggetto giuridico distinto dal ricorrente. Lo stesso ricorrente, d’altra parte, non ha
per nulla un potere esclusivo sul bene posto che, come prospettato dalla stessa difesa,
versa un corrispettivo periodico che mostra eloquentemente la precarietà della
detenzione e la mancanza di una relazione di piena, incondizionata disponibilità
dell’auto. Ad abundantiam, può altresì considerarsi che l’auto non è comunque
confiscabile, attesa l’estraneità della società proprietaria all’illecito; con la
conseguenza che correttamente la sanzione della sospensione della patente di guida è
stata raddoppiata.
Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000 a
titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
Pqm

durata della sanzione accessoria avendo ritenuto che il veicolo guidato appartenesse a

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 7 dicembre 2012

:il,PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

( ncesco MARZANO)

COAL*? W

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

KIA -034″

(Rocco Ma • BLAIOTTA)

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