Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33168 del 09/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 3 Num. 33168 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TEMPERINO PIETRO N. IL 05/11/1973
avverso l’ordinanza n. 277/2012 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
05/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere 1=13reTiROSI;
1Me/sentite le conclusioni del PG Dott.
d’VA-40 ()N

dit i difensor Avv.;

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di fiducia di Temperino Pietro, terzo aventi diritto non indagato, ha
proposto ricorso per cessazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo in
data 5 dicembre 2012, che ha confermato il decreto con cui il Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo aveva disposto il sequestro
preventivo ex art. 321 c.p.p., in relazione al reato di cui all’art. 44 lett. b) D.P.R.
n. 380 del 2001, di un braccio meccanico montato su un veicolo A CF 815 SK.
2. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi:1)

c.p.p., in quanto il sequestro ha inciso su un bene di proprietà di un terzo
estraneo al reato; 2) Violazione di legge in relazione al periculum in mora, per la
mancanza di strumentalità tra il bene oggetto del sequestro ed il reato per cui si
indaga.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La giurisprudenza ha affermato il principio che “ai fini della proposizione del
ricorso per cassaziOne previsto dall’art. 325 cod. proc. pen. avverso le ordinanze
in materia di misure cautelari reali di cui artt. 322-bis e 324 c.p.p., il difensore
della persona, diversa dall’imputato o dall’indagato, che avrebbe diritto alla
restituzione, deve essere Munito di procura speciale ai sensi dell’art. 83 c.p.c.”
(cfr. Sez. 6, n. 1674 del 13/3/2008, Pulignano, Rv. 239729, e Sez.6, n.3154
del 19/3/2010, Arango Garzon,Rv.246692). Infatti la posizione processuale del
terzo interessato è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella
dell’indagato e dell’imputato, e questi, come gli altri soggetti indicati dall’art. 100
c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare
personalmente in giudizio, “ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto
attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore”, mentre l’indagato e
l’imputato, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di
persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli,
li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del
proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna
necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd.
personalissimi.
2. Dato quindi per indiscussa la necessità che il terzo sia munito di procura
speciale, questo Collegio intende ribadire l’indirizzo più consolidato della
giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che la presentazione personale da
parte del terzo del ricorso, ovvero la presentazione da parte del difensore privo
di procura speciale, ne comporta l’inammissibilità (in tal senso le già ricordate
sopra Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Arango Garzon, Rv. 246692; Sez. 6, n.
16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del

L

.

Violazione di legge in relazione alla mancanza del fumus delicti ex art. 321

12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso,
Rv. 228019; Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, Porta Tenaglia Sri, Rv. 252438;
Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Ry. 235403). Tale orientamento deve
prevalere su quella minoritario che ha affermato che sussisterebbe l’obbligo di
assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi della procura speciale, in
applicazione del disposto di cui all’art.182, c. 2 c.p.p. (in tal senso, Sez. 6, n.
1289 del 20/11/2012, Cooperativa Leonardo da Vinci Ari, Rv. 254287; Sez. 3, n.
11966 del 16/12/2010, Pangea Green Energy Sri, Rv. 249766), in quanto

del processo penale anche in riferimento all’esercizio in tale processo di azioni di
tipo civilistico – prevede che il giudice sia tenuto, a fronte di una carente
rappresentanza od assistenza, ad assegnare alla parte un termine per “sanare”
tale carenza.
3. Dagli atti processuali emerge la qualità di terzo interessato del Temperino ed il
fatto che lo stesso ebbe a nominare proprio difensore di fiducia l’Avv. Nino
Caleca, senza però conferire allo stesso la sopra indicata procura speciale.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al
pagamento della sornma di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.

nessuna norma del codice di procedura penale – dovendosi applicare le regole

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA