Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33167 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33167 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Sa,Anvs2-\

sul ricorso proposto da:
OBBAD HAIIIAJ N. IL 01/01/1966

avverso l’ordinanza n. 111/2012 TRIB. LIBERTA’ di COSENZA, del
23/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONI° ;
4etteLsentite le conclusioni del PG Dott. fv.. o o P ot ( ofk
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t.( 11,1 A-nDLSSIt(tif.A .«

Uditi difensor Avv.;

V

1146.40

Data Udienza: 09/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 23 ottobre 2012, il Tribunale di Cosenza ha rigettato
l’istanza di riesame proppsta dall’indagato avverso il decreto di convalida di sequestro
probatorio e messo dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari
avente ad oggetto supporti magnetici abusivamente riprodotti e provento di
ricettazione.
2. – Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

mora, requisito che sarebbe – a suo dire – richiesto dall’art. 354, comma 2, cod. proc.
pen., e sostenendo che al più esisterebbe l’esigenza cautelare del sequestro del bene,
non essendo necessario mantenere lo stesso sequestro a fini di prova. Nel giorno
dell’udienza in camera di consiglio di fronte a questa Corte, la difesa ha depositato
memoria, con la quale ribadisce sostanzialmente quanto già affermato nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su un motivo non sufficientemente
specifico. Esso si presenta, infatti, come una rassegna di giurisprudenza, per lo più
non pertinente, neanche in astratto, al caso di specie, ed è del tutto privo di rilievi
relativi alla motivazione del provvedimento impugnato e, più in generale, ai fatti di
causa.
Non si contesta, in particolare, il decisivo rilievo, contenuto nell’ordinanza del
Tribunale, secondo cui la richiesta di riesame è inammissibile, perché proposta
tardivamente.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.

cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza la mancanza del periculum in

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