Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33167 del 06/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33167 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALDERONE CARMELO N. IL 11/10/1967
avverso la sentenza n. 6/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 06/05/2014
R.G. 44978/2013
Considerato che:
Calderone Carmelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Messina del 15/3/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Barcellona
P.G. del 6/10/2009, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di
reclusione ed C 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 640, 61 n. 11 cod.
pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e)
e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto alla luce delle
doglianze mosse con l’atto di appello ed in relazione alla configurabilità della
circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in
ordine al fatto ascrittogli, del quale è stato ravvisato, in linea con la costante
giurisprudenza di questa Corte e prendendo in considerazione le doglianze mosse
con l’atto di appello, l’elemento materiale e quello psicologico ed anche con
riferimento alla configurabilità dell’aggravante contestata. Tutto ciò preclude
qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del
31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.
cod. proc. pen.; deduce l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 6 maggio 2014