Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33166 del 06/05/2014
Penale Sent. Sez. 7 Num. 33166 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NIANG THIAMA N. IL 03/01/1974
avverso la sentenza n. 1469/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
17/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 06/05/2014
R.G. 44596/2013
Considerato che:
Niang Thiama ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova
del 17/7/2013, che, in riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia del
18/1/2010, previa dichiarazione di non doversi procedere per il reato di cui al
capo a) perché estinto per prescrizione, rideterminava la pena per il reato di cui
al capo b) in mesi sei di reclusione ed € 400,00 di multa, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in
carenza di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di
sostituzione della pena detentiva nonché con riguardo al mantenimento della
pena accessoria per il reato di cui al capo b).
Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere
manifestamente infondata la questione proposta. Infatti il giudice di appello ha
ritenuto adeguata la pena determinata dal giudice di primo grado per il reato di
ricettazione, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto,
rilevando, con implicita motivazione, di non potere concedere alcun beneficio ed
in particolare quello previsto dall’art. 53 legge 689/1981. Detto giudizio non
appare censurabile in questa sede, non apparendo essere il frutto di un mero
arbitrio o di un ragionamento illogico, emergendo dagli atti che si è fatto
riferimento all’oggettività della condotta ed alla personalità dell’imputato.
Fondato è, invece, il secondo motivo, essendo stata dichiarata la
prescrizione per il reato di cui al capo a); la sentenza deve essere, quindi,
annullata senza rinvio limitatamente alla pubblicazione della sentenza sui
quotidiani II Secolo XIX e La Nazione disposta con la sentenza di primo grado,
confermata, nel resto, dalla Corte territorkeele.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio
la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di
pubblicazione della sentenza.
Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso.
Roma, 6 maggio 2014
relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 53 I. 24/11/1981 n. 689; deduce la