Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33161 del 06/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33161 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATERUZOLI FABIA ALINA N. IL 11/08/1965
avverso la sentenza n. 556/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 06/05/2014

R.G. 45534/2013
Considerato che:
Materozzoli Fabia Alina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello
di Trieste del 26/3/2013, che, in parziale riforma della sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste del 23/9/2010, concedeva
l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen, confermando nel resto la decisione
con la quale era stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed € 400,00
di multa per il reati di cui agli artt. 110 628 commi 1 e 3 cod. pen., chiedendone

deduce violazione di legge nonchè carenza e l’illogicità della motivazione con
riguardo alla ritenuta integrazione del delitto di rapina e con riferimento al
mancato esperimento di perizia per valutare l’imputabilità dell’imputata.
Osserva la Corte che il ricorso è, da un lato, privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,
manifestamente infondato: nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni
dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve,
infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la
sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano
formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in
maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di
riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la
impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606, terzo
comma, ultima parte, cod. proc. pen. Con particolare riferimento alla ritenuta
integrazione del delitto di rapina non emergono, nella valutazione delle prove,
evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di
primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputata in ordine al fatto
ascrittole al capo a) ed alla qualificazione giuridica dello stesso. Tutto ciò
preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n.
12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074).
Quanto alla perizia richiesta, rileva la Corte che nel giudizio d’appello la
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1 cod.
proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine
dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere
allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento
comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente
motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità ( sez. 4 n.
18660 del 19/2/2004, Montanari, Rv. 228353; sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007,

l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.;

Panozzo, Rv. 237410; sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239341). Ed
infatti la Corte territoriale ha dato ampia e articolata giustificazione in ordine alla
decisione di non accogliere la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale al fine di effettuare una perizia onde accertare l’imputabilità
dell’imputata.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in

colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 6 maggio 2014

favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di

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