Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3316 del 07/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 3316 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BETTINELLI MARTINA MARIA N. IL 13/05/1966
avverso la sentenza n. 1585/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
12/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
a4-elette/sSite le conclusioni del PG Dott. (11/1„,,L*2
ocie
r:etwo-inm,’

J

Uditi difensor Avv.;

0-

4

t,

Data Udienza: 07/12/2012

Cc 11 bettinelli

Motivi della decisione
Il Tribunale di Milano ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
lei confronti dell’Imputata in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2/C
e 2 sexies del Codice della strada; ed ha disposto la revoca della patente di guida.

Ricorre per cassazione l’imputata censurando l’automatismo della disposta

strada con la formula “è fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 222”, norma
che disciplina la revoca della patente di guida solo in caso di omicidio colposo o di
lesioni gravi o gravissime. Nel caso di specie non si è in presenza di lesioni di tale
genere; sicché andava disposta la sola sospensione della patente.
Ha fatto seguito la presentazione di una memoria, con la quale si è ribadito che
non sono state provocate lesioni personali e che, quindi, non vi erano le condizioni per
disporre la revoca.
Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata si limita ad
enunciare/ che va disposta la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 186,
comma 2 bis, del Codice della strada. La statuizione è corretta, alla stregua della
disciplina evocata, essendosi in presenza di illecito commesso in tempo di notte, che
ha dato luogo ad un incidente stradale. Le argomentazioni difensive che fanno leva
sull’art. 222 dello stesso Codice sono, pertanto, del tutto inconferenti. Il richiamo di
tale articolo ha solo l’ovvio significato di far salve le sanzioni accessorie eventualmente
derivanti dagli esiti lesivi della condotta illecita posta in essere.
Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000 a titolo di
sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

Pqm

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 7 dicembre 2012

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLA107TA)
t.,k29

RESIDENTE
cesco MARZANO)
&AMAI 1/0

kilk0A-•

revoca. Infatti il richiamato comma 2 bis opera un rinvio all’art. 222 del Codice della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA