Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33159 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 33159 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:
ZAIBI WALIB N. IL 23/04
avverso la sentenza n. 1968/2012 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
23/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINQ _
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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<2.5 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 11/12/2012 Ritenuto in fatto e diritto Con sentenza emessa in data 23 aprile 2012 il Tribunale di Bologna riconosceva la penale responsabilità di Zaibi Walid per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990 e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99 co. 4), applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso tale pronuncia ha presentato ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte 73 d.p.r. 309/90 Il motivo è fondato e deve essere accolto. Il giudice di primo grado, infatti, ha riqualificato il fatto nell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990, ha riconosciuto le generiche giudicandole equivalenti rispetto alla recidiva ex art. 99.4 ed ha determinato la pena all'interno della forbice edittale prevista al quinto comma (reclusione da 1 a 6 anni e multa da 3.000 a 6.000 curo). Il calcolo è così precisato dal Tribunale: pena base anni 1 di reclusione e 4.500 di multa ridotta di un terzo per il rito. Dunque è evidente come il giudice di prime cure sia partito dall'arco edittale delineato dall'art. 73 co. 5, una volta ritenuta l'equivalenza tra le sole attenuanti generiche e la recidiva. Questo procedimento di determinazione della sanzione non è corretto e la relativa pena risulta Difatti, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il fatto di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 costituisce una circostanza attenuante ad effetto speciale e non un reato autonomo (ex pluris Sez. Un. 35737/2010). Di conseguenza, se tale circostanza attenuante concorre con altre circostanze di segno opposto, quale la recidiva, deve trovare applicazione il giudizio di comparazione ex art. 69 co. 4 c.p. (vedi Cass. sez. 6458/2011; Cass. sez. 3557/2012). Normalmente si tratta di un giudizio unitario nel senso che se ricorrono, come nel caso di specie, più attenuanti (ad effetto comune e ad effetto speciale) esse vanno valutate globalmente. In altri termini, il giudice non può diminuire la pena per il solo effetto della circostanza attenuante ad effetto speciale ed effettuare il giudizio di bilanciamento esclusivamente tra attenuanti generiche e recidiva (vedi Cass. sez. 6 39456/2003). Dunque se si equivalgono il giudice applica la pena prevista per il reato non circostanziato. Dunque in virtù delle argomentazioni appena esposte occorre accogliere il ricorso ed annullare la sentenza con rinvio limitatamente al trattate mento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2012. di appello di Bologna per erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 69 c.p. e

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