Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33159 del 11/12/2012
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33159 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:
ZAIBI WALIB N. IL 23/04
avverso la sentenza n. 1968/2012 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
23/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINQ _
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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<2.5 Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Data Udienza: 11/12/2012 Ritenuto in fatto e diritto
Con sentenza emessa in data 23 aprile 2012 il Tribunale di Bologna riconosceva la penale
responsabilità di Zaibi Walid per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990 e, concesse le
attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva (reiterata, specifica ed
infraquinquennale ex art. 99 co. 4), applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla
pena di mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia ha presentato ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte
73 d.p.r. 309/90
Il motivo è fondato e deve essere accolto. Il giudice di primo grado, infatti, ha riqualificato il fatto
nell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990, ha riconosciuto le
generiche giudicandole equivalenti rispetto alla recidiva ex art. 99.4 ed ha determinato la pena
all'interno della forbice edittale prevista al quinto comma (reclusione da 1 a 6 anni e multa da 3.000
a 6.000 curo). Il calcolo è così precisato dal Tribunale: pena base anni 1 di reclusione e 4.500 di
multa ridotta di un terzo per il rito. Dunque è evidente come il giudice di prime cure sia partito
dall'arco edittale delineato dall'art. 73 co. 5, una volta ritenuta l'equivalenza tra le sole attenuanti
generiche e la recidiva.
Questo procedimento di determinazione della sanzione non è corretto e la relativa pena risulta
Difatti, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il fatto di lieve entità
di cui all'art. 73 co. 5 costituisce una circostanza attenuante ad effetto speciale e non un reato
autonomo (ex pluris Sez. Un. 35737/2010). Di conseguenza, se tale circostanza attenuante concorre
con altre circostanze di segno opposto, quale la recidiva, deve trovare applicazione il giudizio di
comparazione ex art. 69 co. 4 c.p. (vedi Cass. sez. 6458/2011; Cass. sez. 3557/2012).
Normalmente si tratta di un giudizio unitario nel senso che se ricorrono, come nel caso di specie,
più attenuanti (ad effetto comune e ad effetto speciale) esse vanno valutate globalmente. In altri
termini, il giudice non può diminuire la pena per il solo effetto della circostanza attenuante ad
effetto speciale ed effettuare il giudizio di bilanciamento esclusivamente tra attenuanti generiche e
recidiva (vedi Cass. sez. 6 39456/2003). Dunque se si equivalgono il giudice applica la pena
prevista per il reato non circostanziato.
Dunque in virtù delle argomentazioni appena esposte occorre accogliere il ricorso ed annullare la
sentenza con rinvio limitatamente al trattate mento sanzionatorio. P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia alla Corte di
appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2012. di appello di Bologna per erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 69 c.p. e