Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33156 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33156 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANd SALVATORE n. 22/4/1983
avverso l’ordinanza n. 474/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI MILANO
del 3/4/2013
visti gli atti, l’ordinanza ed Il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il Tribunale del Riesame di Milano con ordinanza del 3/4/2013 ha confermato
l’ordinanza del gip presso il medesimo Tribunale che il 3 marzo 2013 disponeva
la custodia in carcere a carico di Angì Salvatore per una contestazione di traffico
di 815 g di cocaina. Al ricorrente era contestato, nell’ambito di una più ampia
attività di traffico di droga, l’avere svolto attività di corriere del citato
quantitativo.
Gli elementi a carico del ricorrente consistevano essenzialmente nelle
indagini svolte mediante intercettazioni telefoniche ed attività sul territorio che
consentivano di individuarlo il 1° febbraio 2010 mentre percorreva l’autostrada
Salerno Reggio Calabria con una autovettura effettuando il trasporto dello
stupefacente che, però, non veniva rinvenuto dalla pg che lo sottoponeva a
controllo perché riusciva a gettare il pacco dal finestrino. La droga veniva, però,
rinvenuta successivamente.

Data Udienza: 18/07/2013

1

Il Tribunale valutava ampiamente il materiale indiziario, soprattutto le
conversazioni ritenute significative del ruolo svolto dall’Angì insieme alla moglie
Grandinetti Anna, confermandone la portata indiziaria e confermava altresì le
valutazioni in tema di esigenze cautelari rilevando come il ricorrente avesse
intrattenuto per un lungo arco di tempo i rapporti con i trafficanti così
dimostrando l’inserimento nel contesto criminale; infine, il Tribunale affermava la
palese inidoneità di misure diverse dalla custodia in carcere non potendo alcuna
altra misura impedire seriamente i contatti con il trafficanti di droga.

proprio difensore deducendo con unico motivo l’erronea applicazione degli articoli
273 e 274 cod. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Rileva che il Tribunale del Riesame si sarebbe limitato a riportare
apoditticamente conversazioni intercettate, peraltro non riferite direttamente al
ricorrente, senza offrirtie una chiave di lettura nonostante il contenuto non fosse
affatto chiaro. Rileva la unicità del contatto registrato tra Angì e Ruberto,
dell’essere il mancato arresto immediato del ricorrente dopo il rinvenimento dello
stupefacente chiaro indice del non essere stato subito ritenuto il materiale
indiziario grave. Afferma poi la insussistenza delle esigenze cautelari indicando l’
unicità dell’episodio criminoso ed il tempo decorso da tale fatto e
rincensuratezza, peraltro nell’ambito di una indagine durata due anni, quali
ragioni per dimostrare l’estraneità ad ambienti criminali e la assenza di
pericolosità attuale.
Il ricorso è inammissibile.
Difetti il motivo proposto innanzitutto chiede una nuova valutazione degli
elementi di fatto, indicando il possibile significato alternativo degli elementi
utilizzati dal Tribunale i- attività che esulta da quella del giudice di legittimità e poi lamenta difetti di motivazione senza indicare quali siano i profili della
condotta non valutati né in cosa consisterebbero gli errori logici – così risultando
un motivo generico.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria va equamente
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e defla somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Cofrkelle-t.:)… ‘ 0″-

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Avverso tale ordinanza Angì Salvatore propone ricorso con atto a firma del

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