Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33152 del 18/07/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33152 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRANTE ANTONIO n. 2/8/1986
avverso la sentenza n. 87/2013 del 4/2/2013 del TRIBUNALE DI SIRACUSA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott.
VITO D’AMBROSIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FERRANTE ANTONIO pone ricorso avverso la sentenza del 4 febbraio 2013
del tribunale di Siracusa che applicava la pena su richiesta per reato di violazione
delle prescrizioni imposte con Il provvedimento di sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno, rilevando con primo motivo la violazione di legge consistita
nella eccessiva velocità del procedimento che non consentiva una adeguata
valutazione del caso, risultando così il ricorrente penalizzato dall’accordo in
ordine all’applicazione pena, e con secondo motivo la carenza di motivazione
adeguata sul punto della impossibilità di prosciogliere il ricorrente. Il procuratore
generale presso questa corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto il primo motivo deduce una
violazione di legge riferita a norme inesistenti ed il secondo motivo è primo di
Data Udienza: 18/07/2013
alcuno sviluppo per dimostrare che, allo stato degli atti, il giudice non poteva
non prosciogliere.
Valutati i motivi della inammissibilità la sanzione pecuniaria va equamente
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.