Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33150 del 16/07/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33150 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALOFARO ALBERTO n. 15/4/1966
avverso l’ordinanza n. 52/2012 del 19/12/2012 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI TRAPANI
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO
VIOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Trapani, all’esito della condanna in data 24 gennaio 2012
di Galofaro Alberto alla pena di anni 16 di reclusione ed euro 48000 di multa
per i delitti di usura aggravata, estorsione, abusivo esercizio del credito ed
armi, su richiesta del PM disponeva contestualmente il sequestro conservativo
ai sensi dell’art. 316 cod. proc. pen. a garanzia del pagamento della pena
pecuniaria, delle spese del procedimento nonché di ogni altra somma dovuta
all’Erario fino alla concorrenza di euro 250.000 su vari beni del ricorrente già
sottoposti a sequestro preventivo. In particolare si trattava di un
appartamento in proprietà esclusiva di Garofalo, in parte già confiscato,
nonché della nuda proprietà di altri due appartamenti. Con prima ordinanza
del Tribunale del Riesame tale sequestro veniva annullato ritenendosi la
assenza di elementi concreti per fondare il pericolo di dispersione del
patrimonio del ricorrente; questa Corte di Cessazione, sul ricorso del pubblico
ministero, con sentenza del 10 febbraio 2012 annullava il provvedimento del

Data Udienza: 16/07/2013

Tribunale del Riesame Indicando i principi cui il giudice di rinvio si sarebbe
dovuto attenere per valutare la sussistenza del periculum in mora.
Il Tribunale del Riesame di Trapani, quindi, con ordinanza del 19
dicembre 2012 rigettava la richiesta di riesame indicando gli elementi di fatto,
in particolare la condotta del Garofalo come accertata con la sentenza di
condanna, da cui risultava la sua specifica capacità ed interesse ad occultare
le proprie attività di esercizio abusivo del credito; valutava, inoltre, la
correttezza della indicazione in euro 250000 della cifra fino a concorrenza
pena pecuniaria delle spese di procedimento già liquidate nonché di quelle
prevedibili per il prosieguo del processo.
Avverto tale ordinanza Galofaro propone ricorso a mezzo del proprio
difensore deducenglo con unico motivo la violazione di legge in relazione agli
articoli 316, 324, 325 e 627 cod. proc. pen.; ricorda come, secondo la
sentenza di annullamento, Il compito del Tribunale del Riesame fosse il
valutare la probabilità di depauperamento del patrimonio valutando i dati
della entità del credito e del valore dei beni oggetto del sequestro; ma, rileva,
lo stesso Tribunale osserva come non vi sia stata alcuna attività tesa al
depauperamento del patrimonio, come non risulti affatto la modestia del
valore dei beni in sequestro; inoltre, rileva che il Tribunale non ha valutato la
prova costituita dalla relazione della consulenza disposta in fase di cognizione
sul patrimonio immobiliare del Galofaro. Tale omesso apprezzamento integra
la violazione di legge con riferimento all’articolo 316 cod. proc. pen.
Il ricorso è infondato.
L’articolo 325 cod. proc. pen. limita i vizi deducibili nel ricorso avverso la
decisione del tribunale del riesame in materia di sequestri alla sola violazione
di legge. è quindi esclusa la possibilità di contestare il vizio di motivazione
salvo quando, per assoluta carenza o per la condizione di mera apparenza e
genericità, la motivazione possa ritenersi del tutto assente, ricorrendo in tal
caso la violazione di legge consistente nella mancanza di un elemento
fondamentale dell’atto ex art. 125 cod. proc. pen.
Ma, nel caso di specie, tale totale assenza di motivazione o situazione
equiparata del provvedimento impugnato certamente non ricorre, tanto che il
ricorso finisce per contestare una serie di valutazioni segnalandone la scarsa
indicatività al fine di sostenere il periculum in mora, ma inevitabilmente dando
atto della presenza di una motivazione specifica ancorché, in ipotesi, erronea.
La situazione non muta laddove dovesse risultare fondata la doglianza di
mancata valutazione della relazione ricostruttiva della patrimonio immobiliare
del ricorrente, non ne deriverebbe un vizio denunciabile in questa sede.

della quale disporre il sequestro in relazione all’importo della condanna alla

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma così deciso il 16 luglio 2013
il Consig iere es ensore

il P

Pierlu

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