Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3315 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3315 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANTALENA ANTONIO N. IL 23/03/1976
avverso l’ordinanza n. 21/2013 TRIB. LIBERTA’ di SIENA, del
22/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
,t,,
le /sentite le conclusioni del PG Dott. 9 ce ti/12,c,

hjy>2 iit.1

,9 r

Uditi difensor Avv.;

i

)444/i4 l/ i 1 8044,4″”

t, c

Data Udienza: 08/01/2014

Con ordinanza del 22 maggio 2013, il Tribunale di Siena ha respinto la
richiesta di riesame avanzata nell’interesse di PANTALENA Antonio avverso il
decreto di sequestro probatorio emesso dal locale pubblico ministero il 2 marzo 2013
nell’ambito di un procedimento relativo ai reati di cui agli artt. 640, 61 n. 7 e 11 cod.
pen. e 416 cod. pen., e relativo a disponibilità esistenti su conti correnti, dossier titoli
ed una polizza per un valore complessivo di 908.025 euro.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, rinnovando censure già
dedotte in sede di riesame e disattese in quella sede, lamenta violazione di legge in
riferimento a diversi profili. Nel primo motivo si lamenta che la condizione di
indagato del PANTALENA sarebbe deducibile solo dal provvedimento del Tribunale
del riesame mentre nulla specificherebbe in proposto il provvedimento di sequestro;
pertanto, deduce il ricorrente, il provvedimento di sequestro doveva essere annullato
per violazione del diritto di difesa,non avendo l’indagato ricevuto alcuna
comunicazione o avviso. Si osserva anche, richiamando la giurisprudenza di questa
Corte, che solo al pubblico ministero spetta individuare il perimetro probatorio del
sequestro, anche agli effetti di un corretto esercizio del diritto di difesa. Si contestano
poi gli elementi che qualificherebbero la condotta illecita del PANTALENA e si
deduce la insufficiente enucleazione della fattispecie criminosa ipotizzata. Si insiste,
infine, sulla assenza delle finalità probatorie, sottolineandosi come i rilievi a tal
proposito svolti dal Tribunale a proposito della motivazione offerta dal decreto di
sequestro risultino del tutto eccentrici.
In prossimità della udienza, il difensore del ricorrente ha depositato decreto di
conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo avente ad oggetto gli
stessi beni già sottoposti al sequestro cui è riferito l’odierno ricorso, nonché copia
della ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame con la quale è stato annullato il
provvedimento di sequestro preventivo.
A seguito della intervenuta conversone del titolo del sequestro, il precedente
provvedimento deve dunque ritenersi essere venuto meno, con la conseguenza che il
relativo procedimento incidentale ha perduto ogni ragion d’essere per il venir meno
del relativo oggetto, Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
per sopravvenuta carenza di interesse. Avuto riguardo, poi, alla assenza di qualsiasi
elemento che possa evocare una ipotesi di “soccombenza virtuale” del ricorrente, alla
declaratoria di inammissibilità non dovrà seguire alcuna condanna, né alle spese
processuali, né, a fortiori, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidentf)e}2k

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA