Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3315 del 07/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3315 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
nei confronti di:
1) BIANCHI LORENZO N. IL 28/07/1984 * C/
avverso la sentenza n. 66/2010011′ TRIBUNALE di L’AQUILA, del
20/09/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette/~tite le conclusioni del PG Dott.
io
n ce

Data Udienza: 07/12/2012

.4

2

Ritenuto in fatto
— Con atto del 26.10.2011, il procuratore generale presso
la Corte d’appello de L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del 20.9.2011,
con la quale, sulla congiunta richiesta del pubblico ministero e
dell’imputato, è stata applicata, nei confronti di Lorenzo Bianchi,
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di due mesi e 20 giorni di arresto e di euro 889,00 di ammenda, contestualmente disponendo la
sostituzione di detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità
da prestarsi nella misura di tre ore al giorno per sei giorni a settimana per un totale di ventotto giorni, in relazione al reato di guida
in stato di ebbrezza alcolica commesso in L’Aquila il 5.10.2010.
Con il ricorso proposto, il procuratore generale aquilano
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente
calcolato la durata della misura del lavoro sostitutivo rispetto
all’entità della pena inflitta, omettendo di applicare i criteri espressamente dettati dall’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., che parifica la
durata del lavoro sostitutivo a quella della pena detentiva applicata
e a quella pecuniaria adeguatamente ragguagliata.
Sulla base di tale motivo d’impugnazione, il procuratore
ricorrente ha invocato l’annullamento della decisione impugnata,
con l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la
corte di cassazione, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art 186, comma 9-bis, c.d.s., in deroga a
quanto previsto dall’art. 54 del digsl. n. 274/2000, il lavoro di
pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria,
ragguagliando euro 250,00 a un giorno di lavoro di pubblica utilità
(v. art. 186, comma 9-bis, cit.).
Nel caso di specie, avendo il giudice a quo applicato
all’imputato la pena di due mesi e 20 giorni di arresto e di euro
889,00 di ammenda, lo stesso avrebbe dovuto determinare la durata della misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in un
numero di giorni pari alla somma di 8o giorni (corrispondenti alla
sanzione detentiva di due mesi e 20 giorni di arresto) più 4 giorni
(corrispondenti alla sanzione pecuniaria di euro 889,00 convertita
ragguagliando euro 250,00 ad un giorno di lavoro di pubblica utilità), per una durata complessiva del lavoro di pubblica utilità pari a
84 fflorni.

i.

Viceversa, avendo il tribunale aquilano disposto la sostituzione della pena applicata su richiesta congiunta delle parti con
quella del lavoro di pubblica utilità per la durata complessiva di 28
giorni, lo stesso ha apertamente violato i criteri legali di determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186,
comma 9-bis, c.d.s., con la conseguente nullità della sentenza impugnata in relazione a tale aspetto.
La nullità della sentenza impugnata, nel travolgere il patto
d’identico contenuto originariamente concluso tra il pubblico ministero e l’imputato ai fini della richiesta di applicazione della pena, comporta l’annullamento senza rinvio della stessa sentenza,
con la contestuale trasmissione degli atti al tribunale de L’Aquila
per l’ulteriore corso.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la
sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale de
L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
7.12.2012.

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