Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33148 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33148 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSMINI DIEGO n. il 25/6/1972
avverso l’ordinanza n. 822/2012 del 21/12/2012 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI REGGIO CALABRIA
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. EMANUELE GENOVESE che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 6 dicembre
2012 ha rigettato l’appello presentato ex articolo 310 cod. proc. pen.
nell’interesse di Rosmini Diego avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio
Calabria che rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare
in ragione della incompatibilità delle condizioni di salute con il trattamento
carcerario.
La difesa fondava la propria richiesta sull’esistenza di un disturbo
dell’adattamento che comprometteva i sistemi di difesa immunitaria con
conseguente rapida recidiva di una neoplasia benigna rinofaringea pur se
rimossa chirurgicamente poco tempo prima.

Data Udienza: 20/06/2013

Il Tribunale del Riesame, valutata la c.t.u. disposta dal Tribunale e la c.t.p.,
concludeva nel senso della compatibilità in quanto:
1) pur valutata la possibilità che lo stress protratto possa portare ad
un’inadeguata risposta dell’organismo ai trattamenti medici, tutti gli
accertamenti effettuati consentivano di escludere allo stato alcuna prova di una
tale condizione. Quindi non vi era allo stato motivo di ritenere il collegamento tra
il disturbo dell’adattamento, la neoplasia e la sua recidiva.
2)I1 ricorrente nel corso della detenzione aveva ricevuto le cure adeguate
sanitarie specializzate esterne.
Il Tribunale, ritenendone l’opportunità, disponeva l’invio della consulenza
alla Autorità Penitenziaria per le valutazioni in ordine al sostegno psicologico.
Rosmini Diego propone ricorso a mezzo del proprio difensore avverso tale
ordinanza deducendo con unico motivo la violazione dell’art. 606 comma 1°
lettere B ed E in relazione agli articoli 275 comma 4 bis e 299 comma 4 ter cod.
proc. pen..
Rileva che, in base ad una precedente c.t.u., era stata affermata una
temporanea incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la
detenzione carceraria ritenendosi che la applicazione degli arresti domiciliari
avrebbe rimosso la condizione di stress che inibiva l’efficacia della terapia
farmacologica.
Critica la risposta del Tribunale al proprio atto di appello sotto vari profili;
più in particolare:
– la patologia è cronicizzata e non può migliorare in un ambiente carcerario
che induce forte stress.
– È erronea la diagnosi di disturbo della personalità di grado medio essendo
evidente che Il disturbo diagnosticato è ormai cronicizzato e può evolvere in
depressione maggiore. Di ciò è traccia la stessa valutazione del c.t.u. laddove
afferma la necessità di un supporto psicologico.
– Ritiene altamente probabile che la recidiva precoce della neoplasia
rinofaringea sia dovuta ad un calo delle difese immunitarie conseguente alla
sofferenza psichica derivante dallo stato di detenzione.
– L’ulteriore imminente intervento chirurgico che è divenuto necessario (alla
data di presentazione del ricorso) comporta, per un esito efficace, che venga
risolto il pericolo di calo delle difese immunitarie.
– Infine, non sono stati adeguatamente valutati gli argomenti della
consulenza tecnica di parte.
Il ricorso è manifestamente infondato.

alla patologia neoplastica, sia farmacologiche che chirurgiche, anche in strutture

Il Tribunale ha accuratamente verificato la sussistenza di condizioni di
incompatibilità con il trattamento carcerario e di Impossibilità di cura in tale
ambito, giungendo alla motivata conclusione che:
non vi è allo stato alcuna condizione patologica di rilevante gravità e che
non risponda ai trattamenti medici.
Le cure praticate durante la detenzione sono state adeguate così come
adeguata è stata anche la scelta delle strutture esterne laddove necessarie per la
assenza di corrispondenti strutture mediche nel circuito penitenziario.
le condizioni di salute di Rosmini sono diverse da quelle accertate; e, sempre
apoditticamente, indica tali diverse condizioni quali indimostrata conseguenza
della detenzione.
Quanto al non avere il Tribunale tenuto conto delle valutazioni mediche del
consulente di parte, il ricorso anche in questo caso si limita ad una mera
affermazione senza indicare in cosa consistano tali valutazioni mediche.
Tenuto conto delle ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria può
essere equamente determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 300,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell’art. 94 d.a. c.p.p.
Rom così deciso nella camera di consiglio del 20 giugno 2013
Il C

tensore

La difesa si limita, contro tali valutazioni, ad affermare apoditticamente che

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