Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33147 del 06/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33147 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORGANTI MARCELLO N. IL 24/01/1973
avverso la sentenza n. 2790/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 06/05/2014
R.G. 45023/2013
Considerato che:
Morganti Marcello ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila del
21/2/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Pescara del 23/3/2010, con la quale è
stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed C 2000,00 di multa per il reato di cui
all’art. 628 comma 3 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e); si duole dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e della pena irrogata.
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto ed alla determinazione della pena tenendo
conto, quanto alla responsabilità della riconosciuta attendibilità della persona offesa e in
relazione all’entità, la determinazione della stessa in misura prossima ai minimi edittali e
l’impossibilità di concedere le attenuanti generiche per via dei numerosi precedenti penali già
riportati dall’imputato.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 maggio 2014
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591