Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33145 del 18/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33145 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMBROSIO BENEDETTA n. 4/10/1988
avverso l’ordinanza del 16/1/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI ROMA.
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIO MURA che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. PAOLA BALDUCCI che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Roma con ordinanza del 16 gennaio 2013
confermava il sequestro preventivo disposto il 17 dicembre 2012 dal gip presso il
medesimo Tribunale nei confronti di Ambrosio Benedetta, ritenuta fittizia
intestataria del conto corrente 1000/6699 con attivo di euro 330.000 circa. Tale
denaro, secondo l’accusa, apparteneva ai genitori della Ambrosio nei cui
confronti il medesimo giudice aveva emesso sia un’ordinanza di custodia per vari
fatti di corruzione commessi nell’ambito delle loro attività di dipendenti del
Ministero delle Politiche Agricole che un decreto di sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente avendo rilevato, per il periodo in esame,
una sproporzione di circa C 925.000 tra i loro redditi accertati e la disponibilità
effettiva.
Il Tribunale confermava la tesi di accusa valorizzando in particolare la
circostanza che, il giorno prima dell’esecuzione del sequestro preventivo nei

Data Udienza: 18/06/2013

confronti dei genitori, la madre aveva accreditato sul conto della figlia la somma
di euro 220.000; rammentando di avere già confermato la sussistenza di indizi di
reato in sede di riesame avverso l’ordinanza di custodia, rinviava agli atti in cui
erano ricostruiti H reddito e le disponibilità patrimoniali dei genitori; infine, il
Tribunale dava atto della insussistenza di redditi significativi della ricorrente,
circostanza ritenuta probante della mera interposizione. Precisava, in relazione
alle specifiche contestazioni della difesa, che la condizione di fittizia intestazione
non era esclusa dalla finalità del denaro all’acquisto di un immobile per euro
comunque non poteva che provenire dai genitori; tale conclusione valeva anche
per il futuro pagamento del mutuo con il quale era previsto il saldo del restante
prezzo dell’immobile citato.
Avverso tale ordinanza propone ricorso Ambrosio Benedetta a mezzo del
proprio difensore deducendo innanzitutto la erroneità del calcolo della
sproporzione tra redditi e patrimonio familiare, che non teneva conto del
complesso dei redditi effettivi. Il sequestro, quindi, non poteva che riguardare il
valore corrispondente alla sproporzione accertata.
Rileva, peraltro, che, dopo l’emissione del provvedimento impugnato, questa
Corte di Cessazione ha disposto l’annullamento con rinvio della ordinanza che
aveva confermato il sequestro nei confronti dei genitori. Inoltre, il medesimo
Tribunale del Riesame di Roma annullava un ulteriore decreto di sequestro
rilevando che già con la prima ordinanza emessa nel procedimento di riesame
reale del 28 gennaio 2013 nei confronti dei genitori della ricorrente, pur
confermando il decreto impugnato, aveva evidenziato la necessità di ulteriori
approfondimenti sul computo della sproporzione, potendo la stessa derivare da
un errore contabile nella duplicazione di importi riportati nella consulenza; ma
nessun approfondimento era stato disposto dal PM.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ambrosio Benedetta ricorre quale terza interessata in quanto formale
titolare dei beni in sequestro che sono stati ritenuti di proprietà degli indagati ed
a lei solo fittiziamente attribuiti. In relazione a tale sua qualifica va osservato che
l’ambito della sua impugnazione deve essere limitato al solo profilo della effettiva
titolarità dei beni, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità

(Va

premesso, inoltre, che quando il provvedimento di sequestro preventivo sia stato
adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, con
riferimento alle ipotesi di confisca obbligatoria previste dalla L. 7 agosto 1992, n.
356, art. 12-sexies, i soggetti anzidetti sono legittimati a richiedere il riesame o
a proporre appello limitatamente al profilo della interposizione di persona, onde
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940.000, in quanto si trattava di denaro che, in assenza di reddito proprio,

far valere la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di
relazioni di “collegamento” con l’imputato, restando esclusa tale legittimazione in
relazione a presqpposti diversi del provvedimento di sequestro, sui quali le
persone estranee al provvedimento non hanno titolo alcuno ad interloquire (Sez.
1, n. 14215 del 06/02/2002, dep. 12/04/2002, Zagaria, Rv. 221843). Del resto,
è ovvio che o i beni sequestrati sono realmente del terzo, ed in questo caso non
vi è alcuna ragione per il sequestro senza necessità di esame del quadro
indiziario, ovvero non lo sono, ed in questo caso non vi è di norma ragione per la
confronti del reale titolare dei beni. Oggetto del giudizio di riesame promosso dal
terzo dovrà sempre essere la sola esistenza o meno di un diritto proprio sul
bene, anche se limitato al possesso tutelato e/o alla detenzione qualificata; il
provvedimento a carico dell’indagato sarà, invece, un necessario presupposto
non sindacabile dal terzo, essendo sufficiente accertarne l’attuale vigenza.
Questa limitazione dell’oggetto del procedimento è la ovvia conseguenza
dell’essere il giudizio di riesame avverso i sequestri (sia preventivo che
probatorio) diretto alla tutela del diritto sul bene oggetto del provvedimento
ablativo sul bene e non, invece, diretto alla valutazione della fondatezza della
tesi di accusa se non in via indiretta e strumentale.
Quindi il terzo non può, per totale carenza di interesse per non essere parte,
dedurre la fondatezza o meno del quadro indiziario se non nei limiti in cui ciò si
proietti sulla prova della sua disponibilità reale o fittizia del bene in sequestro. I
profili che tocchino anche il quadro indiziario o, comunque, le attività del
soggetto indagato, potranno essere valutati, ricorrendone le condizioni, soltanto
nell’ambito delle valutazioni finalizzate ad individuare correttamente la titolarità
del bene. Ciò vale in particolare nella materia del sequestro preventivo nei
confronti del terzo ai sensi dell’art. 12 sexies, DL 306/1992 in quanto è
certamente più frequente che l’esame di questioni attinenti all’indagato possano
essere necessarie ai fini di determinare la fittizia intestazione o meno del bene.
Rispetto a tali regole, quindi, il ricorso è stato correttamente impostato,
perché affronta il tema della disponibilità del denaro da parte della ricorrente,
figlia degli indagati, solo a tal fine affrontando anche temi relativi alla esistenza e
consistenza dei beni la cui disponibilità non era giustificabile in capo agli
indagati.
Va però considerato che, nel caso di specie, risulta allo stato essere
intervenuta la modifica del presupposto che giustificava la applicazione del
sequestro preventivo in vista della futura confisca nei confronti dei genitori.
Difetti, come da provvedimenti indicati e depositati dalla difesa, è
intervenuta sentenza di questa Corte di annullamento della misura personale nei
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quale il terzo debba essere interessato alle sorti del provvedimento disposto nei

confronti di Ambrosio Giuseppe con incidenza anche sulla sussistenza di indizi,
nonché sentenza di annullamento con rinvio per nuovo esame per quanto
riguarda il sequestro preventivo; vi è stata altresì una nuova decisione del
Tribunale del Riesame di Roma in tema di sequestro con obiettiva incidenza sulla
determinazione della somma da sequestrare rispetto alla legittima disponibilità di
beni.
Questo comporta che, allo stato, è innanzitutto incerto il presupposto per il
quale dovrebbe in prospettiva disporsi la confisca dei beni che non rientrano
fittizietà dell’ intestazione (rispetto alla possibile donazione) che, comunque, la
misura della disponibilità ingiustificata di patrimonio in capo agli indagati e,
conseguentemente, il valore equivalente in beni che devono essere sequestrati
in funzione della Mura confisca.
In virtù di talS nuova situazione, deve ritenersi fondato il motivo di ricorso
per la parte che afferma, allo stato, la assenza di un attuale valido
provvedimento sulla confiscabilità e sulla sproporzione delle disponibilità
patrimoniali da parte degli indagati.
Va quindi disposto l’annullamento con rinvio per nuovo esame che tenga
conto della modifica medio tempore dei presupposti, non sindacabili in questa
sede, del sequestro (consistenza degli indizi dei reati commessi dagli indagati, se
del caso entità delle disponibilità per le quali manca giustificazione) presupposti
alla luce dei quali, poi, si potrà nuovamente considerare la sussistenza di fittizia
intestazione del denaro sul conto ed, eventualmente, confermare in tutto o
parzialmente il sequestro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Ro
il

così deciso il 18 giugno 2013
re estensore

nell’ambito della legittima disponibilità; poi, in conseguenza, risulta dubbia sia la

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