Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33141 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33141 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI SALVO Giovanni, nato a Napoli 1’8/06/1967
contro l’ordinanza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 29/10/2012;
– udita la relazione in camera di consiglio del cons. F. Ippolito;
– letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Perugia con ordinanza 29-30.10.2012 ha giudicato
inammissibile e comunque manifestamente infondata la richiesta di revisione
presentata da Giovanni Di Salvo, avvocato, avverso la sentenza del Tribunale di
Roma 12.10.2011, in giudicato, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art.
343 c.p. in danno di un magistrato, consumato in Napoli. Secondo i Giudici di
Perugia, l’istanza di revisione era priva dei requisiti propri, non essendo state
specificamente indicate le prove nuove (in particolare, quanto alla prova
testimoniale, non risultando indicato il nome della fonte) idonee a sovvertire
concretamente, e “non solo esplorativamente”, l’esito del giudizio, imponendo il
proscioglimento del condannato.

Data Udienza: 04/06/2013

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Di Salvo.
Dopo 17 pagine che, riferiti i termini dei provvedimenti giudiziari precedenti,
trattano aspetti generali dell’istituto della revisione, dalla pagina 18 vengono
introdotte le doglianze: dopo l’epigrafe “motivi” segue enumerazione (dal punto 24
richieste in rito, introdotte dall’epigrafe “conclusioni” (p. 23).
3.

Il Procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per

l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente, il 16 maggio scorso, ha depositato “memoria difensiva e contestuali
motivi”.
Considerato in diritto

1. Osserva il Collegio che:
– alcune delle censure contenute nell’elencazione dei “motivi” recano la sola
indicazione dei vizi lamentati e non contengono specifiche deduzioni a sostegno:
punti da 24 a 41 e 45;
– i punti 42, 43 e 44 indicano vizi della motivazione, sostenuti tuttavia da deduzioni
che ancora trattano il tema in termini del tutto generali e senza riferimento
concreto alla specifica fattispecie. In particolare, nell’intero ricorso manca alcuna
risposta al rilievo della Corte di Perugia sulla mancata indicazione specifica delle
prove nuove che avrebbero dovuto avere potenzialità eversiva del giudicato;
– l’articolata indicazione delle “conclusioni” è per sé irrilevante, non apportando
deduzioni specifiche in grado di superare il limite intrinseco dell’assoluta assenza
dei requisiti intrinseci indispensabili per procedere alla revisione richiesta.
2. Si impone, pertanto, la dichiarazione di originaria inammissibilità del ricorso.
Tale originaria inammissibilità rende irrilevanti gli ulteriori motivi, i quali peraltro
reiterano il medesimo vizio di assoluta genericità, trattando in definitiva il tema del
rapporto tra ordinanza preliminare di inammissibilità e decisione dibattimentale,
senza alcun riferimento specifico alla essenziale tematica probatoria del caso
concreto.

2

al punto 45) di singole censure. Dal punto 46 al punto 73 sono indicate singole

3. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, il .6.2013

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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