Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33140 del 02/05/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33140 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VILLANI Pietro, nato a Nocera Inferiore il 23/06/1983
contro l’ordinanza ex art 310 c.p.p. del Tribunale di Salerno, emessa il 20/02/2013;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale A. Montagna che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Pietro Villani, indagato per il delitto di cui all’art. 75 d. Igs. n. 159 del
2011, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza sopra indicata, con cui il Tribunale
di Salerno ha accolto l’appello del Pubblico Ministero contro l’ordinanza del G.i.p., di
rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in
carcere.
2.
Il ricorrente, con atto personalmente sottoscritto, deduce nullità
dell’ordinanza ex art. 606 lett.
b) ed e) c.p.p. per inosservanza o erronea
applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. e per vizio di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
3.1. In ordine Mia sussistenza della gravità degli indizi, si assume nel ricorso
la correttezza del provvedimento di rigetto adottato dal giudice per le indagini
Data Udienza: 02/05/2013
preliminari, “contrariamente a quanto erroneamente ha percepito il Tribunale”.
Trattasi di censura assolutamente generica, in contrasto con la specificità
richiesta, a pena di inammissibilità, dagli artt. 581 lett. c) e 591 lett. c) del codice
di procedura penale.
violazione dell’art. 274 c.p.p. lett. c) e con motivazione carente ed illogica, il
tribunale ha acriticamente ravvisato un generico pericolo di recidivanza emergente
dalla modalità del fatto e dai precedenti penali, peraltro, senza avere indicato in
maniera rigorosa e puntuale da quali elementi emergesse il concreto pericolo della
commissione di reati della stessa Indole”.
Contrariamente a quanto denunciato, il concreto pericolo di ripetizione della
condotta illecita è stato logicamente motivato dal Tribunale con la sottolineatura
della personalità dell’indagato, desunta dai precedenti penali, e con l’evidenziazione
che il medesimo, alla guida di un autoveicolo, nonostante gli fosse stata revocata
la patente di guida, si era dato alla fuga non ottemperando all’alt imposto degli
agenti di polizia giudiziaria, così mostrandosi del tutto incurante degli obblighi
Inerenti alla sorveglianza speciale di P.S., cui era vincolato.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 2 maggio 2013
3.2. Sulle esigenze cautelari, lamenta il ricorrente che “parimenti, in palese