Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3314 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3314 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) URAS NICOLINO
1) MARTORELLO PASQUALE N. IL 12/11/1956
avverso la sentenza n. 5031/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette/Jentita-le conclusioni del PG Dott. V fvx

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Data Udienza: 06/12/2012

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Ritenuto in fatto
– Con ricorso in data 2442012, Nicolino Uras ha proposto
ricorso per cessazione avverso la sentenza ‘predibattimentale’ della
Corte d’appello di Bologna del 29.7.2011, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere a carico di Pasquale Martorello per il reato di omissione di soccorso stradale allo stesso ascritto, per
l’intervenuta prescrizione dello stesso reato, ai sensi dell’art. 129
c.p.p..
A sostegno dell’impugnazione proposta, l’Uras ha dedotto la
violazione, da parte della corte territoriale, dell’art. 578 c.p.p. (richiamato ai sensi dell’art. 606, lett. c), c.p.p.) ai sensi del quale,
quando vi è stata condanna anche generica al risarcimento dei danni
in favore della parte civile (come nel caso di specie), il giudice
d’appello nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide
sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi civili; decisione nel caso di specie non intervenuta, essendosi limitata la corte
distrettuale a prosciogliere l’imputato in sede predibattimentale, ai
sensi dell’art. 129 c.p.p., ignorando del tutto le statuizioni dei capi e
degli interessi civili.
Sulla base di tali argomentazioni, la parte civile ha concluso
per l’annullamento della sentenza d’appello con rinvio alla corte territoriale affinché provveda alla decisione dell’impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi civili della sentenza gravata.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cessazione, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità
del ricorso.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.

L’eccezione d’inammissibilità dell’odierno ricorso sollevata dal
procuratore generale riposa sull’insegnamento della giurisprudenza
di legittimità formatosi con riguardo alla pronuncia delle sentenze
predibattimentali (di primo grado) emesse ai sensi dell’articolo 469
Il procuratore generale cita, infatti, il precedente di questa corte secondo cui il ricorso proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento predibattimentale è inammissibile, non avendo
la parte civile veste per reagire contro una simile sentenza pronunciata ex art. 469 c.p.p. su richiesta del pubblico ministero e dell’imputato, essendo questi ultimi “i soli soggetti che hanno titolo per interloquire al riguardo, come appare chiaramente dalla lettera della
norma e dalla ratio dell’istituto, che riposa sull’esigenza di celere definizione del procedimento nelle forme camerali in presenza di cause
di improcedibilità dell’azione penale o di cause di estinzione del reato, con ciò precludendosi ogni esame del merito dell’azione penale,

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riservato a una sede, quella dibattimentale, cui per l’appunto, sussistendo i presupposti previsti dalla norma, non deve darsi corso;
fermo restando che una simile sentenza non è idonea a pregiudicare
in alcun modo le ragioni del danneggiato dal reato, che le potrà coltivare davanti al giudice civile” (Case., Sez. 6, n. 31016/2010, Rv.
247786).
Non di meno, la vicenda oggetto dell’odierno esame non attiene all’impugnazione di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 469
c.p.p. in primo grado, bensì all’impugnazione proposta avverso una
sentenza emessa, anteriormente alla celebrazione del dibattimento,
in sede d’appello.
Su tale punto, vale richiamare il consolidato principio affermatosi nella giurisprudenza di questa corte, ai sensi del quale deve ritenersi “illegittima la decisione con cui il giudice di appello, in riforma
della sentenza di primo grado con la quale l’imputato sia stato condannato anche al risarcimento dei danni a favore della costituita
parte civile, dichiari l’estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, in quanto il giudice di appello non può mai
pronunciare sentenza predibatti mentale di proscioglimento – posto
che il rinvio di cui all’art. 598 c.p.p. alle norme sul giudizio di primo
grado non comprende l’eccezionale procedura prevista dall’art. 469
c.p.p.; a maggior ragione tale sentenza è preclusa in tal caso, perché
solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili,
nel rituale contraddittorio della parti”
(così Case., Sez. 5, n.
44619/2005, Rv. 232718. V., in termini, Case., Sez. 5, n. 16504/2006,
Rv. 234452. Ancora, sulla non pronunciabilità di sentenze predibattimentali cc art. 469 c.p.p. in appello, v. Case., Sez. 4,11. 12001/2007,
Rv. 236286; Case., Sez. 3, n. 35577/ 2007, Rv. 237414; Case., Sez. i, n.
26815/2008, Rv. 240876).
Ciò posto, se la parte civile non è ammessa all’impugnazione di
una sentenza predibattimentale di primo grado per esigenze sistematiche legate al ragionevole e condivisibile rispetto di ragioni di economia processuale, diverso deve ritenersi il caso riguardante
l’irnpugnabilità di una sentenza `predibattimentale’ emessa in sede di
appello, atteso che (di là dalla rilevata inammissibilità di tale soluzione predibattimentale in sede di gravame), l’avvenuta celebrazione, in
primo grado, di una fase dibattimentale e l’avvenuta successiva emissione di una pronuncia nel merito dei fatti di causa (e, per ciò che qui
più rileva, sui temi civili oggetto di causa), più non consentono la sottrazione, alla parte civile, della possibilità di proseguire la celebrazione del processo in sede d’impugnazione, non potendo conseguentemente ravvisarsi alcuna valida ragione per escludere la parte civile
dall’impugnazione di una sentenza d’appello che, travolgendo i capi

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civili pronunciati dal giudice di primo grado, concretamente la pregiudica.
Ritenuta, pertanto, l’ammissibilità, per la parte civile, della
proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza ‘predibattimentale’ d’appello, dev’essere pronunciato l’annullamento della sentenza
in questa sede impugnata, essendo la stessa incorsa nella violazione
dell’art. 578 c.p.p. ai sensi del quale, quando vi è stata condanna anche generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, il
giudice d’appello nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi civili.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cessazione, annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di
Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2012.

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