Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33139 del 02/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33139 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
D’ALESSANDRO Luigi, nato a Vacri il 18/11/1952

contro l’ordinanza della Corte di Appello di Campobasso del 6/10/2012;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale G. Fodaroni che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Campobasso, con l’ordinanza sopra indicata, ha
dichiarato inammissibile la ricusazione del giudice dell’udienza preliminare, dott.ssa
Libera Maria Rinaldi, proposta dall’imputato Luigi D’Alessandro, ex art. 37 lett. b)
c.p.p., nell’ambito del procedimento penale n. 3406/08 pendente dinanzi all’ufficio
G.i.p. del tribunale di Campobasso.

Data Udienza: 02/05/2013

2. Ricorre per cassazione l’imputato, il quale, ex art. 606.1 lett. b) c.p.p.,
deduce erronea applicazione dell’art. art 37 lett. b) c.p.p., per non avere la Corte
d’appello considerato che il giudice ricusato, nel decreto di archiviazione emesso nel
procedimento penale per abuso di ufficio nei confronti del P.M. dott. Dell’Orso,
originato da una denuncia dell’attuale ricorrente, aveva già manifestato
di diffamazione.
Considerato in diritto

1. Per sostenere la fondatezza della ricusazione e della successiva
impugnazione, il ricorrente sottolinea che il giudice Rinaldi aveva già
compiutamente conosciuto i fatti contestatigli nell’attuale procedimento ed espresso
il proprio convincimento sugli stessi, avendo esaminato e condiviso la richiesta di
archiviazione del procedimento nei confronti del magistrato dott. Dell’Orso,
originato da una sua denuncia.
2.

Non considera il ricorrente che, a norma dell’art. 37.1 lett. b) c.p.p., il

giudice è ricusabile “se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata
sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti
oggetto dell’imputazione”.
Non rileva, dunque, che il giudice abbia avuto piena conoscenza dei fatti
nell’esercizio delle sue funzioni e che su di essi abbia espresso un convincimento.
Conta soltanto verificare se tale espressione di convincimento sia stata indebita o
doverosa, ossia funzionale alla motivazione del provvedimento adottato.
L’espressione del convincimento è da ritenersi indebita, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, se essa è stata
manifestata senza alcuna necessità ai fini della decisione adottata (Cass. Sez. 3^ n.
19648 del 29.3.2007, rv. 236588; Cass. Sez. 1^ n. 4345 del 25.6.1998, rv.
205495).
3. Nel caso in esame, l’apprezzamento delle denuncia presentata era
strettamente funzionale alla motivazione del decreto di archiviazione sul
procedimento a carico del denunciato. Il ricorso è, perciò, manifestamente
infondato.

2

chiaramente il proprio convincimento sui fatti, poi contestati al D’Alessandro a titolo

4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1.500.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 2 maggio 2013

Il consigli roikest.

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P.Q.M.

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