Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3313 del 08/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3313 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PELLEGRINI GABRIELE N. IL 14/02/1967 parte offesa nel
procedimento
c/
PICCIRILLI LUIGI N. IL 02/02/1948
MINNITI MARCO N. IL 15/05/1966
CAPUANO BRUNO
MAMMONE GIUSEPPE ANTONIO N. IL 12/05/1947
avverso l’ordinanza n. 1/2012 GIP TRIBUNALE di CASSINO, del
20/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. C
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 08/01/2014
Con ordinanza del 20 aprile 2013, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Cassino, dopo aver sentito le parti in contraddittorio a seguito di
opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, ha
disposto l’archiviazione del procedimento a carico di PICCIRILLI Luigi ed altri.
Propone ricorso per cassazione il difensore della persona offesa PELLEGRINI
Gabriele, il quale lamenta violazione di legge contrastando nel merito le deduzioni
svolte dal giudice a quo a fondamento del provvedimento di archiviazione.
In prossimità della udienza il difensore ha presentato memoria nella quale ha
contestato la fondatezza delle conclusioni rassegnate in sede di requisitoria dal
procuratore generale presso questa Corte, intese a sollecitare la declaratoria di
inammissibilità del ricorso, prospettando la abnormità del provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile in quanto avverso la ordinanza di archiviazione è
proponibile ricorso solo nel caso di violazione delle regole sul contraddittorio, a
norma dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (ex multis, Cass., Sez. I, n. 8842 del 7
febbraio 2006; Sez. I, n. 9440 del 3 febbraio 2010), né può in alcun modo evocarsi
l’asserita abnormità del provvedimento di archiviazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2014
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OSSERVA