Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33126 del 02/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 33126 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
MOTTOLA Dionigi, nako a Taranto l’1/09/1960
SARCONA Giuseppe, nato a Palermo l’1/01/1963

contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 03/11/2011;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore
generale A. Montagna, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
– udito il difensore dei ricorrenti, avv. F. Capucci, che ha richiesto raccoglimento dei
ricorsi.
Ritenuto in fatto
1. Con la decisione in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna ha
confermato la sentenza di condanna per falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.)
emessa dal Tribunale di Ravenna, in data 8 ottobre 2008, nei confronti di Dionigi
Mottola e Giuseppe Sarcona, riformandola parzialmente per il Mottola con la
concessione del beneficio della non menzione della condanna.
A Mottola è stata addebitato di avere – deponendo in qualità di testimone
dinanzi al Tribunale di Ravenna, nell’ambito di procedimento penale a carico di
Sarcona (imputato di danneggiamento, poi derubricato in deturpamento e
imbrattamento di cose altrui, per avere cosparso di vernice nera e reso inservibili i
citofoni del condominio di via Tosolano 104, in Bologna il 20 ottobre 2003 verso le
ore 20) – su induzione di Sarcona, testimoniato il falso, affermando di avere
trascorso l’intero pomeriggio e la serata del 20 ottobre 2003 in sua compagnia in

Data Udienza: 02/05/2013

Faenza.
2. Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, che deduce
inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione gli artt. 372

Considerato in diritto
1. Con esauriente e logica motivazione, i giudici del merito, in primo e in
secondo grado, hanno affermato la colpevolezza di Dionigi Mottola per la falsa
testimonianza resa nel procedimento penale a carico di Giuseppe Sarcona, imputato
del delitto di danne9giamento in danno di Mila Caroli. Essi hanno accertato che
effettivamente era *tato il Sarcona, verso le ore 20 del 20 ottobre 2003, a
imbrattare i citofoni el condominio di Faenza, in cui abitava la donna, e che erano
false le dichiarazioni del Mottola sull’ora in cui il Sarcona era partito da Bologna.
Tutti i motivi volti a mettere in discussione la ricostruzione della vicenda
sono, perciò, inammiSsibili, in quanto si risolvono in apprezzamenti di fatto estranei
alla competenza di questa Corte di legittimità.
2. Manifestamente infondato è il motivo con cui i ricorrenti assumono la non
configurabilità del delitto previsto dall’art. 372 cod. pen. per mancanza di querela
nel procedimento per il delitt(o di cui all’art. 635 cod. pen. a carico del Sarcona e,
comunque, “in un processo ce mai avrebbe dovuto essere celebrato” per esistenza
di una querela non valida in quanto presentata da soggetto non legittimato.
Risulta dalla decisione impugnata che, con sentenza irrevocabile, la Corte
d’appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere a carico del Sarcona per
sopravvenuta remissione di querela per il reato in danno della Caroli, respingendo
tutti i motivi relativi alla responsabilità dell’imputato.
Ne deriva che, nel momento in cui fu resa la falsa testimonianza non vi era
alcun ostacolo di procedibilità e le false dichiarazioni del Mottola integrano la
fattispecie del delitto di cui all’art. 372 cod. pen., avendo avuto ad oggetto
circostanza decisive e rilevanti per l’affermazione o il diniego di addebitabilità del
fatto al Sarcona. i
In ogni caso, •:l ontrariamente all’assunto del ricorso, il procedimento penale
non viene messo nel nulla per sopravvenuto riconoscimento di esistenza di una

2

cod. pen. e 529 cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione

causa di improcedibilità, per cui tutti i fatti in esso accaduti (eventi processuali,
dichiarazioni, testimonianze) rilevano e possono costituire oggetto di valutazione
giuridica a fini diyersi da quelli relativi all’affermazione di responsabilità
dell’imputato nel processo definito con sentenza di non doversi procedere per

3. Va, tuttavia, accolto il ricorso del Sarcona, giacché manca nelle sentenza
di merito ogni elemento di prova per affermare il concorso di tale imputato al delitto
commesso dal Mottola.
L’affermazione di colpevolezza per avere indotto il compagno di lavoro alla
falsa testimonianza

k fondata esclusivamente su una considerazione logica: poiché

il beneficiario delle ‘false dichiarazioni rese da Mottola era Sarcona, è logico
desumere che il delittb sia stato commesso per induzione ad opera di quest’ultimo.
Ritiene il CoOegio che, in mancanza di qualsiasi elemento fattuale cui
ancorare l’affermazione di contributo concorsuale rilevante ex art. 110 cod. pen., la
mera deduzione °penna dai giudici del merito si risolve in congettura, non potendo
fondatamente escludersi che il Mottola si sia attivato spontaneamente per aiutare il
suo compagno e non potendo affermarsi la colpevolezza del Sarcona per non aver
impedito la falsa testimonianza del suo collega.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Sarcona
Giuseppe per non aver commesso il fatto. Rigetta il ricorso di Mottola Dionigi che
condanna al pagamento delle spese processuali.
Roma, 2 maggio 2013
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esistenza di una causa di improcedibilità.

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