Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3312 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3312 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sull’istanza di rimessione del processo ad altra sede proposta da
Giombi Alessandro, o Gambac Alessandro, nato a Trieste il 29/12/1957
con riferimento al procedimento N.Reg.Trib. 1242/2012 pendente innanzi al
Tribunale di Trieste.
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale,Eduardo Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

Con atto, depositato nel corso dell’udienza del 29 ottobre 2013, è

stata presentata istanza di rimessione del procedimento penale pendente
avanti il Tribunale di Trieste nei confronti di Giombi (o Gombac) Alessandro,
imputato del delitto di ricettazione.

2.

L’istante, che si autoqualifica quale notorio dirigente del Movimento

Data Udienza: 07/01/2014

Trieste Libera, sostiene l’esistenza di una grave situazione locale, tale da
pregiudicare l’imparzialità del Collegio giudicante e di ogni altro giudice del
Distretto e da mettere in pericolo la stessa incolumità fisica dell’interessato.

3.

Tale situazione di non imparzialità dei magistrati del Distretto e del

Presidente del Collegio giudicante, il dr. Filippo Gulotta deriverebbe da
dichiarazioni rilasciate dallo stesso dr. Gulotta al quotidiano “Il Piccolo”,

dell’Associazione Nazionale Magistrati, ripreso da un articolo del “Piccolo”, dal
titolo “veleni fra magistrati e Trieste Libera”, pubblicato il 20 luglio 2013 a
commento di una manifestazione di protesta avvenuta all’interno del
Tribunale.

4.

Secondo il comunicato, per come riportato dal Piccolo, l’ANM ha

espresso: “viva preoccupazione per le modalità ed i contenuti della protesta
avvenuta all’interno di un’aula di giustizia e seguita da messaggi su facebook
anche con contenuti violenti ed oltraggiosi”. Quindi la Giunta ha manifestato
la “piena solidarietà al giudice Massimo Tomassini, oggetto di attacchi verbali
da parte del gruppo dei manifestanti”.

5.

In questo modo – sostiene l’istante – la Giunta dell’ANM avrebbe

manifestato pubblicamente una grave inimicizia a nome di tutti i propri
associati, assumendo posizioni pregiudizialmente e politicamente ostili al
Movimento Trieste Libera, ai suoi aderenti e simpatizzanti, tali da giustificare
la trasmigrazione del processo ad altra sede, a norma degli artt. 45 e
seguenti cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

In diritto deve precisarsi come, secondo la giurisprudenza di questa

Corte l’istituto della rimessione abbia carattere eccezionale, implicando una
deroga al principio costituzionale del Giudice naturale precostituito per
legge e, come tale, comporti la necessità di un’interpretazione restrittiva
delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i
presupposti per la “translatio iudicii” (cfr. Cass. Sez. Un. 28 gennaio 2003 n.
13687 e Sez. 2^ 3 dicembre 2004 n. 3055).

pubblicate il 19 luglio 2013, e da un comunicato della sottosezione

2.

Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale debba

intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante
l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolga e connotato da tale
abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso
di un pericolo concreto per la non imparzialità del Giudice (inteso come
l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolga il processo di merito) o di un

processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possano
configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come
conseguenza di essa.

3.

Si è, poi, affermato che il pregiudizio della libertà di determinazione

delle persone che partecipino al processo si identifica nel condizionamento
che queste persone subiscono in quanto soggetti passivi di una vera e
propria coartazione fisica o psichica che, incidendo sulla loro libertà morale,
imponga una determinata scelta, quella della parzialità o della non serenità,
precludendone altre di segno contrario (v. Cass. Sez. 6^ 10 ottobre 2003 n.
42773). Ancora, si è ulteriormente precisato come “la “grave situazione
locale” che caratterizzi l’istituto sia necessariamente costituita da un
fenomeno esterno alla dialettica processuale, con caratteristiche tali da
porre in concreto pericolo la libertà di giudizio delle persone che partecipano
al processo, mentre i comportamenti del Giudice ed i provvedimenti da
questi assunti rilevano solo in quanto dipendano dalla situazione esterna ed
assumano valore sintomatico d’una mancanza di imparzialità dell’intero
ufficio giudiziario (v. Cass. Sez. 6^ 6 febbraio 2004 n. 44570).

4.

Si è, inoltre, affermato (v. Cass. Sez. 4^ 27 aprile 2007 n. 25029)

che la richiesta di rimessione del procedimento, dovendo essere fondata su
circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una
situazione ambientale anomala, la serenità e l’imparzialità dei Giudici
possano venire seriamente incise e menomate, con compromissione della
corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, non possa essere
giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi
timori soggettivi dell’imputato.

5.

Inoltre, il legittimo sospetto che impone la rimessione del

3

pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al

procedimento ad altro Giudice deve riferirsi all’ufficio giudiziario nel suo
complesso, e non ad un singolo magistrato o ad un singolo organo collegiale
dell’ufficio.

6.

Non costituiscono di per sè una turbativa sullo svolgimento del

processo, tale da determinare la rimessione ad altro Giudice, le locali
campagne di stampa e manifestazioni di piazza (v. Cass. Sez. 3^ 7 ottobre

7.

Tutto ciò premesso in diritto, il tema della decisione consiste nel

verificare se la situazione di fatto esposta dal richiedente integri la
fattispecie prevista dalla norma, così come specificata dalle decisioni di
questa Corte ora riportate.

8.

Ritiene il Collegio che la risposta non possa che essere negativa,

essendo l’istanza manifestamente infondata.

9.

Il fatto che alcuni simpatizzanti o aderenti al movimento politico

“Trieste Libera” abbiano iscenato una protesta in un’aula di giustizia
inveendo contro il magistrato che aveva letto un’ordinanza di rinvio di un
procedimento penale ad altra udienza, non può costituire un pretesto per
ipotizzare una grave situazione locale idonea a turbare il regolare
svolgimento di un processo per ricettazione a carico di un sedicente
dirigente di tale movimento politico. Nè il comunicato della locale
sottosezione dell’ANM, che ha stigmatizzato tale episodio, può essere letto
come una dichiarazione di ostilità verso tale movimento politico, idoneo a
pregiudicare l’imparzialità di tutti i magistrati del Distretto. Al contrario il
comunicato dell’ANM, condannando un’episodio specifico di intimidazione ad
un magistrato in udienza, ha ribadito l’interesse dei suoi associati ad un
esercizio sereno ed imparziale della giurisdizione, che presuppone che la
libertà di coscienza del giudice non sia condizionata da pressioni o minacce
o da atteggiamenti di tipo squadristico.
10.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una

2009 n. 45310).

somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 2.000,00 (duemila/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle

Così deciso, il 7 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ammende.

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