Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3312 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3312 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 06/12/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
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d) MADONIA GIUSEPPE N. IL 25/04/1954
avverso l’ordinanza n. 1166/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 27/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
lette/soldite le conclusioni del PG Dott. fl iz4
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Uditi difenso A ,

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In fatto e in diritto

Ricorre personalmente Madonia Giuseppe avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di
Sorveglianza di Roma in data 27.10.2011 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal
medesimo ricorrente, condannato anche per reati di associazione mafiosa ed altri reati di cui
al comma 4 bis art. 76 d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto del 21.1.2011 di inammissibilità
all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Deduce l’erronea applicazione della legge o comunque la contraddittorietà ed illogicità della
2008 era stato già ammesso al patrocinio a spese dello Stato, producendo un recente
documento di c.d. “bonus incapienti” attribuitogli dall’Agenzia delle Entrate ed evidenziando
che nel penale procedimento in corso si era sempre dichiarato estraneo ai fatti contestati.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.

Le censure addotte sono palesemente generiche, non essendo stato evidenziato alcuno
specifico passaggio del provvedimento Impugnato in cui si possano cogliere i denunziati vizi.
Del resto, sono state riproposte in questa sede pedissequamente le medesime doglianze
rappresentate Ammissione al gratuito patrocinio nel 2008 e la remissione del debito nel 2004,y
con il reclamo in sede di merito e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua,
immune da vizi ed assolutamente plausibile (al riguardo: cfr. Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000,
n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Né il documento prodotto, peraltro inammissibilmente, in questa sede, può indurre ad una
rivalutazione di un provvedimento che non ha tenuto conto della documentazione in questione
perché all’epoca non posta alla sua attenzione; né, analogamente, la protestata estraneità del
ricorrente alla nuova ipotesi di reato associativo ascrittogli con il procedimento in corso vale
ad elidere la solidità delle argomentazioni a sostegno dell’ordinanza impugnata né, tanto
meno, ad integrare la prova idonea a superare la presunzione (benché ora, a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2010, solo iuris tantum) di insussistenza delle
condizioni reddituali di disagio economico dipendente dalla imputazione di reato associativo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6.12.2012

motivazione, ribadendo, tra l’altro, la proprie precarie condizioni economiche per le quali nel

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