Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3311 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3311 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MANOLACHE ALECU N. IL 02/06/1988
avverso l’ordinanza n. 739/2012 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dqtt. GIUSEPPE GRASS9;
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Uditi di nsor Avv.;

Data Udienza: 23/11/2012

FATTO E DIRITTO
e
1. Il G.I.P. del Tribunale di Belluno, in data 21/5/2012, disponeva l’applicazione
della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti Manolache Alecu,
sottoposto ad indagini in ordine al delitto di furto aggravato tentato e consumato
di autoveicoli; il Tribunale del Riesame di Venezia, con provvedimento del
15/6/2012, annullò l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 2) (furto

2. Il Manolache proponeva ricorso per cassazione esponendo con l’unico motivo
Illustrato violazione dell’art. 625, n. 7), cod. pen., dovendosi escludere
l’aggravante in parola, in quanto l’autovettura sottratta era stata lasciata sulla
pubblica via con le chiavi inerite nel cruscotto e la portiera non chiusa a chiave.

3.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., Sez. IV,

26/10/2010, n. 41561; Sez. III, 8/5/2007, n. 35872; Sez. II, 9/11/1988, n.
164; Sez. II, 2/3/1977, n. 10192), che il collegio condivide, il fatto di non aver
assicurato con la chiusura a chiave l’autoveicolo e di aver lasciato le chiavi
d’accensione appese al quadro non fa venir meno l’aggravante in esame, la
quale, per qual che qui rileva, contempla la necessità o anche solo la
consuetudine di lasciare in sosta in spazi pubblici aperti a tutti gli autoveicoli.
Con la detta esigenza non contrasta la mancata chiusura a chiave del mezzo, il
quale, protetto o meno da chiusura e assenza di chiavi, resta esposto alla
pubblica fede.
Non pare aver innovato il riferito orientamento la pronuncia evocata dal
ricorrente (Cass., Sez. IV, 22/9/2010, n. 38532), la quale ha preso in esame la
ben diversa fattispecie dell’abbandono in luogo pubblico di una bicicletta, la
quale, come noto, per le sue caratteristiche, può agevolmente essere sottratta al
pericolo di restare incustodita ed esposta alla pubblica fede.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. iter disp. att. c.p.p.
Così de S in orna il 23/11/2012
Il Cons.

( .‘ex,
Il Presidente
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GbIA-VitA

tentato), confermandola nel resto.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Sezione Penale

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