Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33107 del 06/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33107 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANDELA ANTONIO N. IL 19/10/1963
avverso la sentenza n. 7917/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 06/05/2014
R.G. 34033/13
Motivi della decisione
Candela Antonio ricorre avverso la sentenza 09.10.2012 della
Corte d’appello di Roma, che lo ha condannato per truffa lamentando la
mancanza o tardività della querela e l’intervenuta prescrizione.
Con successiva memoria depositata in data 6.3.2014 deduceva
l’intervenuta prescrizione poteva essere dedotta anche quale unico
motivo.
La querela è stata sporta quando la persona offesa ha avuto
contezza del raggiro, cioè dopo il mancato pagamento del primo rateo.
L’inammissibilità del ricorso impedisce il maturare della
prescrizione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 6.5.2014.
Il Consigliere relatore
Il ricorso è manifestamente infondato.