Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33106 del 06/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33106 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CODA MARCO N. IL 17/04/1976
avverso la sentenza n. 3732/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 06/05/2014

R.G. 34031/13
Motivi della decisione
Coda Marco ricorre avverso la sentenza 10.12.2012 della Corte
d’appello di Roma, che lo ha condannato per ricettazione lamentando la
nullità della sentenza per mancanza dell’imputazione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La mancata o incompleta indicazione in sentenza – nel caso di
specie di appello – del capo di imputazione non ne determina la nullità,

può essere desunta dal contenuto complessivo della decisione (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 1137 del 17/12/2008 dep. 13/01/2009 Rv.
242548).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 6.5.2014.

in quanto l’enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti all’imputato

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