Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33101 del 06/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33101 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALEXANDRU PETRU N. IL 20/10/1979
avverso la sentenza n. 10675/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 06/05/2014
R.G. 33980/13
Motivi della decisione
Alexandru Petru ricorre avverso la sentenza 21.3.2013 della
Corte d’appello di Roma, che lo ha condannato per rapina consumata e
tentata e lesioni lamentando vizio di motivazione in relazione al mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle
attenuanti generiche.
Il ricorrente ha successivamente dichiarato di rinunciare al
La dichiarazione di rinuncia comporta la declaratoria di
inammissibilità.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di cinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione
dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 500,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Roma, 6.5.2014.
ricorso.