Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 331 del 10/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 331 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KLENOVSKI STEFAN IVANOV N. IL 27/06/1965
avverso la sentenza n. 3693/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;
Data Udienza: 10/12/2015
Così deciso in Roma, all’udienza del 10 dicembre 2015
Il Pr idente
La difesa di Klenovski Stefan Ivanov propone ricorso avverso la sentenza del 18/02/2015 con la
quale la Corte d’appello di Milano ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione
all’imputazione di cui all’art. 385 cod.pen..
Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, relativi al mancato riconoscimento
dello stato di necessità.
Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza all’atto in cui si contesta la
mancata dell’applicazione dell’esimente, senza confrontarsi con la specifica analisi svolta sul punto
dalla pronuncia che, al di là di qualsiasi valutazione sulla gravità della situazione di fatto addotta
(condizioni di salute della moglie residente in Bulgaria), ha sottolineato la sua inidoneità ad essere
qualificata ai sensi della disposizione invocata in quanto non risulta dimostrato che l’unica modalità
per fronteggiare tale stato fosse la violazione realizzata, situazione di fatto, che risponde ai principi
espressi dall’art. 54 cod. pen. dalla sua costante applicazione. La condizione riguardante la mancata
dimostrazione di tale nesso funzionale non è posta in contestazione nel ricorso con il quale si
sottopone al giudice di legittimità una nuova valutazione dei fatti, incompatibile con i limiti del
giudizio, di fatto sollecitando una non consentita difforme determinazione di merito in questa sede.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende.