Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33099 del 06/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33099 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NACCARI DOMENICO N. IL 28/06/1979
avverso la sentenza n. 373/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del
13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 06/05/2014
R.G. 33977/13
Motivi della decisione
Naccari Domenico ricorre avverso la sentenza 13.3.2013 della
Corte d’appello di Messina, che lo ha condannato per ricettazione
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
ritenuta responsabilità dell’imputato sulla sola base della ricezione del
ciclomotore, ma mancherebbe l’elemento soggettivo del reato; alla
mancata qualificazione del fatto come ipotesi lieve ed al diniego dlele
Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha specificamente motivato sulla
responsabilità, in ordine alle modalità dell’acquisto, alla esclusione
dell’ipotesi lieve in ragione del valore del motociclo, comunque ostativo.
Le attenuanti generiche sono state negate alla luce della recidiva.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 6.5.2014.
attenuanti generiche.