Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33097 del 06/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33097 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC GIANNI N. IL 19/11/1977
RADULOVIC BRUNO N. IL 05/04/1982
avverso la sentenza n. 5918/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 06/05/2014
R.G. 33968/13
Motivi della decisione
Jovanovic Gianni e Radulovic Bruno ricorrono avverso la sentenza
27.11.2012 della Corte d’appello di Roma, che li ha condannati per
ricettazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sulla
ritenuta ricettazione, basata sulla mancata giustificazione del possesso
del bene, benché gli imputati, che stavano per spedire un pacco
nell’ufficio postale potessero ignorarne il contenuto e – non avendo
Il ricorso è generico, manifestamente infondati e svolge censure
di merito.
La Corte territoriale ha specificamente motivato che gli imputati
non avevano fornito indicazioni circa la provenienza dei beni e ciò
ovviamente vale a prescindere dal contenuto del pacco, se neppure di
tale pacco hanno indicato la provenienza.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto
devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, 6.5.2014.
accesso il computer – ignorassero il nome del proprietario.