Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3309 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3309 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Fezzardi Gian Battista, nato a Castiglione delle Stiviere il 19/1/1946
avverso l’ordinanza 25/3/2013 del Tribunale per il riesame di Mantova;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Eduardo
Scardaccione, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 25/3/2013, Il Tribunale di Mantova, a seguito

di istanza di riesame avanzata nell’interesse di Fezzardi Gian Battista,
indagato per il reato di ricettazione confermava il decreto di convalida di
sequestro probatorio, emessa in data 6/3/2013, avente ad oggetto diversi
monili in oro.

2.

Il Tribunale riteneva sussistente il requisito del fumus per il reato di

ricettazione o incauto acquisto ed il rapporto di pertinenza con il reato degli
oggetti in sequestro, trattandosi di corpo del reato.

3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessato, per mezzo del

1

Data Udienza: 07/01/2014

suo difensore di fiducia, sollevando

tre motivi di gravame con il quali

deduce:
3.1

Violazione di legge in relazione agli artt. 648, 712 e 705 cod. pen.,

avuto riguardo all’art. 128 T.U.L.P.S., 247 del relativo Regolamento. Al
riguardo eccepisce che in mancanza di ogni elemento di prova in ordine ai
reati ipotizzati, il sequestro si appalesa come meramente esplorativo.
3.2

Violazione di legge in relazione agli artt. 705 cod. pen. e 127 e 128

illecito amministrativo.
3.3

Nullità del provvedimento per mancanza di motivazione in relazione

agli artt. 648 e 712 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Occorre premettere che secondo l’orientamento espresso dalle

Sezioni Unite di questa Corte, “In tema di riesame delle misure cautelari
reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere
proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1,
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi
nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di
ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)” (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del
28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710.).

3.

Ancora più recentemente, questa Corte ha ribadito che:

“Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale
nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in
procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc.
(dep. 11/11/2009 ) Rv. 245093).

2

T.U.L.P.S deducendo che l’acquisto illegale di monili preziosi costituisce

4.

Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato non

è né del tutto mancante, né apparente per questo sono inammissibili le
censure sollevate dal ricorrente con il terzo motivo.

5.

Per quanto riguarda le censure sollevate con il primo motivo,

occorre rilevare che secondo l’insegnamento di questa Corte, è illegittima

acquisire la “notitia criminis” in ordine ad un eventuale illecito non ancora
individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale
(Sez. 1, n. 29933 del 11/03/2004, De Marzo, Rv. 229250). Tale indirizzo è
stato ribadito da un successivo arresto (Sez. 3, Sentenza n. 24561 del
17/05/2012 Cc. (dep. 20/06/2012 ) Rv. 252767) che ha precisato che per
« qualificare come “esplorativo” il mezzo, è necessario che lo “scandaglio”
probatorio insito nel mezzo stesso abbia a riguardare “fondali fattuali” non
emersi in precedenza>>.

6.

Nel caso di specie deve escludersi che il sequestro probatorio abbia

natura meramente esplorativa in quanto l’elemento fattuale emerso dalle
indagini, riguardando la violazione delle disposizioni riguardanti il
commercio delle cose preziose (integranti l’illecito amministrativo di cui
all’art. 705 cod. pen.), costituisce un indizio della provenienza illecita di tali
oggetti (da ricettazione o da incauto acquisto) che giustifica lo scandaglio
probatorio insito nella misura del sequestro.

7.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 7 gennaio 2014

Il Consig iere estensore

Il Presidente

l’adozione della misura cautelare reale a fini meramente esplorativi onde

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