Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3308 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3308 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 07/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Di Giulio Cesare Giacomo, nato il 28.5.1949 avverso la
ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 5.7.2013. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita ia
requisitoria del sostituto procuratore generale Eduardo Scardaccione, il quale
ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo
sull’appello avanzato nell’interesse di Di Giulio Cesare Giacomo avverso
l’ordinanza emessa dal gip del tribunale della medesima città in data 15 aprile
2013, con la quale veniva respinta l’istanza di revoca della misura cautelare
degli arresti domiciliari, ha confermato il provvedimento impugnato.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’indagato si contesta in primo luogo
violazione di legge in relazione all’art. 310 e 299 cod. proc. pen. per non
avere il tribunale fondato la propria decisione sui nuovi elementi, integrativi di
quelli già disponibili, già dedotti a suo tempo davanti al gip il quale ha emesso
l’ordinanza in data 17 dicembre 2012, non impugnata dall’indagato

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sull’assunto dall’essersi formato in tema il giudicato cautelare. Ritiene infatti il
ricorrente che tale preclusione non può valere circa elementi integranti novità.
Ciò si dice in particolare con riguardo alle dichiarazioni rese dagli informatori
Assini Bruno e Traversa Lucio, ritenute di tale importanza da far venir meno il
quadro indiziario.
Ulteriori doglianze concerne la manifesta illogicità della motivazione con
riguardo allo svolgimento dei fatti, di cui si fornisce una ricostruzione

alternativa provvedendo alla critica della interpretazioni del materiale
probatorio.
Si critica, ancora, la decisione sulla ricorrenza delle esigenze cautelari
stigmatizzando la mancata valutazione circa l’attualità delle esigenze
medesime (essendosi il tribunale limitato a reiterare le motivazioni già rese in
una decisione risalente a nove mesi addietro), e la illogicità della motivazione
resa sul punto dal tribunale, nonché il fatto che la decisione si fondi su veri e
propri errori di merito, come quello di ritenere pregiudicato l’odierno indagato
che invece risulta assolutamente incensurato e privo di qualsivoglia carico
pendente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento
non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli
elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore
degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive
dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle
misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito
esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della
misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità
sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato
al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di
carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile
in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente
significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti,
ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento(cfr. Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep.
16.06.1995 rv 201840 e, tra le più recenti, Cass. Sez. III, 28.2.2012, n.
12763).
Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame
dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un

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lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che
collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza
dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo,
stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del
fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e
la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando ia
motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In

particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame
in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere
sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo
del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della
sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Cass.
Sez. 1^ sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).
Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue.
Infondata è la prima doglianza, non essendo smentito nello stesso ricorso che
gli elementi di novità presentati al tribunale del riesame fossero già stati
sottoposti al vaglio del gip in procedimento conclusosi con provvedimento non
impugnato dall’indagato e rispetto al quale deve ovviamente ritenersi formato
il cosiddetto giudicato cautelare. Del resto il tribunale esamina compiutamente
tali essenziali elementi di novità integrati dalle dichiarazioni rese dagli
informatori. Queste dichiarazioni, tuttavia, non sono state logicamente
considerate dirimenti. Si afferma, semplicemente, l’insussistenza, per quanto
a conoscenza degli informatori, di rapporti tra l’indagato e la persona offesa.
Ma il tribunale del riesame, nel provvedimento di conferma dell’ordinanza
genetica, aveva già ampiamente motivato circa l’esistenza di rapporti
molteplici e di vario genere tra il denunziante e l’indagato, i quali ben
potevano sfuggire ai due informatori. Cosicché nessuna valenza demolitoria
potrebbe in nessun modo riconoscersi alla apporto dichiarativo in oggetto, che
vale semplicemente ad affermare una non conoscenza da parte del teste di
rapporti tra vittima e l’indagato, piuttosto che ad escludere qualsiasi tipo di
rapporto tra indagato e vittima.
L’ulteriore motivo, inteso a contestare presunte illogicità della motivazione, si
limita ad una critica fattuale della stessa, di inammissibile valutazione in
questa sede di legittimità.
Egualmente conforme al diritto e immune da vizi logici risulta essere la
motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendo la
stessa formulata con riguardo non all’iniziale sussistenza, bensì all’attuale

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permanenza delle stesse, essendo tale permanenza ricondotta e
positivamente articolata sulle circostanze e modalità dello svolgimento dei
fatti, oggettivamente di rilevante gravità, nonché sulla negativa personalità
del ricorrente, rimarcata dal comportamento di fatto tenuto nella vicenda e
tale da fondare ragionevolmente una prognosi di recidiva. Ciò, argomenta il
tribunale, a dispetto della sussistenza di un solo precedente penale (che
dunque, in quanto tale, non fonda la decisione sulla personalità indagato e

ricorso, circa la insussistenza di detto precedente penale, vale comunque di
constatare come a fronte della positivo affermazione contenuta nel
provvedimento impugnato, l’esistenza del precedente penale risulta
semplicemente smentita nel ricorso, né il ricorrente si cura di produrre
allegazioni al riguardo, e ciò nonostante la contrarietà affermazione del
tribunale, che il medesimo ricorrente si limita a definire errata.
Appare dunque giuridicamente corretto e logicaniente impeccabile il
ragionamento del tribunale sulla permanenza della misura restrittiva quale
cautela indispensabile ad assicurare uno stabile ed effettivo allontanamento
dell’indagato dal contesto sociale e ambientale in cui maturò la vicenda
delittuosa per cui si procede, così da realizzare la necessaria tutela della
collettività.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la conainna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deliberato il 7.1.2014

sulla pericolosità sociale dello stesso). Quanto alla critica, contenuta nel

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