Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33079 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33079 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mustafoski Mintas, n. Laburista, Macedonia,i1 17 maggio 1978
ricorre avverso l’ordinanza, in data 11.12.2012, della Corte di Appello di Trieste, che ha
rigettato l’istanza di restituzione in termini finalizzata a proporre l’impugnazione, avanzata dal
ricorrente.
Sentito il relatore cons. Giovanni Diotallevi,
Lette le conclusioni del P.G. cons. Mario Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso per tardività dello stesso;
RITENUTO IN FATTO

Mustafoski Mintas ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 11.12.2012,
della Corte di Appello di Trieste, che ha rigettato l’istanza di restituzione in termini finalizzata a
proporre l’impugnazione, avanzata dal ricorrente.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Violazione di legge processuale penale ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente con la mancata notifica della sentenza, sia il Tribunale di Udine, che la
Corte di Appello, sarebbero incorsi in una violazione della legge processuale penale, in quanto
vi sarebbe stata una erronea interpretazione dell’art. 175 cod. proc. pen. per quanto concerne
l’interpretazione dei concetti di “caso fortuito e forza maggiore”; ebbene, secondo il ricorrente
l’ignoranza comprovata dell’avvocato in tema di decorrenza dei termini di impugnazione
avrebbe dovuto essere considerata come eventualità “imprevedibile”, e in quanto tale, sarebbe
stata legittima la restituzione in termini per impugnare il provvedimento.

Data Udienza: 03/06/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che preliminare ad ogni altra valutazione è il controllo in ordine
alla tempestività della proposizione del ricorso. Orbene nel caso di specie il ricorso ai sensi
dell’art. 175, comma 2 bis cod. proc. pen. è stato presentato ben oltre i trenta giorni previsti
dalla legge decorrenti dal momento in cui l’interessato è venuto a conoscenza della sentenza
da impugnare. Nel caso in esame l’effettiva conoscenza della sentenza da parte del Mustafoski
Mintas, attraverso la notifica dell’ordine di esecuzione, è avvenuta in data 10 settembre 2012,
con nomina del difensore di fiducia nel giorno successivo, mentre la richiesta di restituzione

pena di decadenza, comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso (v. Cass.,

Sez. 5,

Sentenza n. 8446 del 15102/2007 Cc. (dep. 28/02/2007 ) Rv. 235685 )
2. Alla luce delle suesposte considerazioni ne consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 3 e . gno 2014

nel termine è stata presentata il 31 ottobre 2012. L’inosservanza di tale termine, previsto a

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