Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33077 del 03/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 33077 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANDOLFI CARMINE N. IL 22/07/1972
INCARBONE ROBERTO N. IL 10/06/1968
avverso la sentenza n. 2737/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/06/2014

-1- Andolfi Carmine e Incarbone Roberto con sentenza del tribunale di Milano in data 3.11.2011,
venivano condannati, il primo, alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione per una serie di delitti,
in continuazione, di estorsioni consumate —capo G) dell’ imputazione- detenzione e porto di armi da
sparo- capi H ed L — danneggiamento aggravato- capo I-, tentata estorsiork aggravata- capo A-,
ancora detenzione e porto di armi da sparo- capo B- lesioni personali aggravate – capo Cricettazione- capo D- danneggiamento seguito da incendio- capo E- ancora danneggiamento
aggravato- capo F-,nonchè, al di fuori della suddetta continuazione, all’ ulteriore pena di mesi dieci
ed euro 4.000,00 di multa per il delitto di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente di
tipo cocaina- capo M- , il secondo alla pena di anni tre,mesi cinque di reclusione ed euro 700 di
multa per continuate estorsioni., aggravate in concorso con il predetto Andolfi- capo G-. In sede di
appello proposto dagli imputati, la corte confermava il già deciso nei confronti dell’Andolfi, mentre
esclusa la continuazione dei reati di estorsione contestati all’ interno del capo G), ribadiva per
Incarbone l’ episodio estorsivo commesso, in concorso con l’ Andolfi, il 23.9.2008, escludendone la
partecipazione agli altri atti estorsivi e riduceva di conseguenza la pena, anche in forza della
concessa attenuante di cui all’art. 114 c.p., ad anni tre di reclusione ed euro 400,00 di multa.
-2- In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di merito che possono nel loro svolgimento e per le
loro causali essere collocati in due contesti separati.
Il primo: nell’ ambito di un contratto di sub-appalto tra l’ impresa di Incarbone Roberto e la società
Cmteco s.r.l. , avente ad oggetto lavori di scavo e di reinterro all’interno dei cantieri edili nell’
interesse delle società di Rocca Domenico, l’appaltatore, trovandosi in difficoltà economiche,
faceva subentrare nel contratto di appalto la ditta DNK di Andolfi Carmine, il quale poneva in
essere, in una occasione insieme all’ Incarbone, una serie di azioni estorsive, con minacce,
intimidazioni, anche con esplosioni ripetute nel tempo di colpi di arma da fuoco contro gli uffici
della società, il tutto finalizzato a indurre il titolare, il procuratore generale e i dipendenti della
società Cimteco a rinunciare ai pagamenti dovuti per i lavori già svolti in sub-appalto ed
ammontanti complessivamente alla somma di euro 400.000,00 — capi G,H,I,L dell’ imputazione-.
Il secondo: il predetto Andolfi si sarebbe reso responsabile di un tentativo continuato di estorsione
nei confronti del titolare e dei soci della s.r.l. Unica Ricostruzioni, rispettivamente Rocca
Domenico, Bonfanti Roberto e Ciocca Renato, attraverso reiterate violenze e minacce, costituite tra
l’altro da colpi di arma da fuoco esplosi contro gli Uffici della società, danneggiamenti tramite
incendi contro beni della Vialfra s.r.1., società subentrante al predetto Andolfi, dopo che la Unica
Costruzioni s.r.l. si era avvalsa della clausola risolutiva del contratto di appalto stipulato con l’
imputato, tutti atti finalizzati a mantenere in vita il predetto contratto nonchè ad ottenere dalla
società appaltante la somma di euro 3.681.000 quale integrazione del prezzo come originariamente
stabilito e corrispondente al surplus dei lavori come contrattualmente concordati.
-3-Sei le ragioni di doglianza costitutive dei motivi del ricorso presentato, tramite difensore,
dall’Andolfi:
a) violazione degli artt. 181 e 465 comma 1 e 2 comma per aver anticipato, in un primo momento,
dal giorno 8.2.2013 al 29.1.2013, il giorno fissato per l’ udienza davanti al tribunale, e
differito,dopo, l’ udienza così fissata al 31.1.2013, in violazione della regola iuris per la quale r
anticipazione o il differimento potrebbe essere disposto per una sola volta e in violazione del
termine di sette giorni prescritto dall’art. 465 codice di rito per la notificazione dei provvedimenti
di anticipazione o differimento.

1

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, per l’annullamento con rinvio
nei confronti di Andolfi Carmine e per il rigetto del ricorso di Incarbona Roberto.

-4- Duplice ,invece, la ragione di doglianza, con il richiamo all’art. 606 lett. e) codice di rito,
costitutiva del ricorso proposto dalla difesa di Incarbone Roberto:
a) carente, perché contraddittoria, la motivazione in ordine all’ unico episodio, datato 22.8.2008,
di minaccia riconosciuto dai giudici di appello, qualificato indebitamente come estorsione. Da un
lato i giudici di merito riconoscono che la titolarità di interessi convergenti con l’ Andolfi non può
da sola dimostrare la consapevole partecipazione morale a tutte le condotte poste in essere
dall’Andolfi, dall’altro attestano che nell’ occasione delle minacce estorsive rivolte a Zambetti
Ottavio, perché desistesse dal chiedere il pagamento dei lavori effettuati dalla CIMTECO
“altrimenti sarebbe nata una guerra”, il ruolo mantenuto nell’ occasione dall’imputato ” sembra
essere stato più di un appoggio morale che di attiva iniziativa”.
b) Omessa esplicitazione delle ragioni poste a base della quantificazione della pena.
-5- I ricorsi non sono fondati, anche se deve annullarsi la sentenza nei soli confronti dell’ Andolfi e
limitatamente al quantum di pena ricollegato al delitto di cui al capo M) per la sopravvenuta
4401A+a_della pena Inammissibile l’ eccezione di nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi per
non essere statct, l’eccezione riproposta con i motivi di appello. Il che esimerebbe di rilevarne 1′
infondatezza manifesta:è pur vero che,su eccezione di parte, la prima udienza ,anticipata
dall’8.2.3013 al 29.1.2013 è stata, in udienza, rinviata al 31.1.2013, al fine di garantire il rispetto
2

b) violazione dell’art. 468 c.p.p. per la- l’ indebita ammissione da parte del primo giudice dei testi
indicati dal P.M. e chiamati a riferire su circostanze del tutto generiche.
c) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in merito alle circostanze funzionali alla
prova dei reati relativi alle armi. In particolare si deduce che il possesso di una pistola sarebbe
dimostrato da intercettazioni ambientali sull’autovettura Mitsubishi dall’ ascolto delle quali si
sarebbe avvertito un rumore di scarrellamento, in effetti non percepibile per la qualità pessima
dell’audio.
d) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova del delitto di spaccio di
stupefacenti- capo M- , per la possibilità concreta che dall’ intercettazione , costitutiva dell’ unica
fonte di prova correlata al delitto, lo stupefacente in quel contesto richiamato potesse essere
cleArimitto per uso personale.
e)Ancora analogo vizio di motivazione con riferimento a tutte le altre imputazioni per ripetere il
ragionamento del giudice di appello quello vergato dal tribunale senza alcuna considerazione dei
rilievi difensivi esposti in proposito. In particolare, con riferimento al contestato tentativo di
estorsione — capo A- la difesa richiama, oltre che numerose deposizioni testimoniali, la consulenza
tecnica dell’ Ing.re Pozzi che avrebbe ze evidenziato che il costo dei lavori effettivamente svolti
dall’ imputato superava di gran lunga il prezzo pattuito con l’ impresa appaltante di Rocca
Domenico. Anche con riferimento al delitto consumato di estorsione- capo G- dovrebbe registrarsi
carenza di motivazione per il fatto che le somme pretese dalla società CMTENCO s.r.1., e per essa,
tra gli altri, dallo Zambetti Ottavio, procuratore generale della società, erano dovute da Rocca
Domenico, proprietario delle società per conto delle quali erano stati eseguiti lavori di scavo e di
interro. In proposito la difesa, a fronte delle incerte deposizioni dello Zambetti in merito alle
minacce ricevute ed alle armi con le quali in una occasione, in data 25.9.2008, Andolfi Carmine,
con altro individuo non identificato, avrebbe minacciato, sempre ai fini estorsivi, lo stesso Zambetti
e tale Grigis Filippo, dipendente della società CMTECO, rileva che le condotte di minaccia
avrebbero dovuto inquadrarsi nella diversa fattispecie normativa dell’esercizio arbitrario delle
proprie ragioni.
f) carenza di motivazione ,infine, in ordine al giudizio di mera equivalenza e non prevalenza delle
attenuanti generiche, nonché in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio, per non essersi
tenuto conto dei precedenti sì, ma risalenti nel tempo del!’ imputato, per la sua regolare attività
lavorativa, per non aver mai mentito sui contrasti con Rocca Domenico.

-6- Non merita nemmeno accoglimento, perché non fondato, il motivo di ricorso che contesta la
qualificazione del tentativo continuato di estorsione- capo A- , eccependo che il fatto avrebbe
dovuto inquadrarsi nello schema normativo proprio dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Certo è la stessa sentenza impugnata che dà atto di una situazione di contrasti tra l’ imputato e
Rocca Domenico, Bonfanti Roberto e Ciocca Renato, rispettivamente titolare,l’uno, soci gli altri
due, della s.r.l. Unica Costruzione, in merito ai corrispettivi dovuti in più rispetto al compenso
pattuito per i i lavori di costruzione delle cinque palazzine residenziali. In proposito si dà sempre
atto in sentenza che l’ imputato aveva chiesto un accertamento preventivo sui lavori svolti ed il
consulente tecnico nominato in quella sede aveva rilevato una “sproporzione rilevante tra quanto
pattuito e quanto lavorato”, tant’è che Ciocca Renato ha dichiarato di aver fatto valutare i lavori
svolti dall’ Andolfi e che essi erano stati quantificati in 500.000,00 euro in più rispetto a quanto già
pagato. Malgrado queste specifiche circostanze i giudici di merito hanno ritenuto doversi ravvisare
il delitto di tentata estorsione continuata per aver dato precipuo rilievo alle modalità della azione
estorsiva, svolta con “toni sempre più minacciosi, con l’ uso e la ostentazione di armi,fino ad
estrinsecarli in” veri e propri atti di aggressione che hanno addirittura cagionato lesioni gravi agli
aggrediti’:
Ora, nel caso di specie, ad avviso del collegio, non avrebbe senso richiamare il recente
pronunciamento di questa Corte alla cui stregua il delitto di estorsione si distingue dall’ esercizio
arbitrario delle propri ragioni non per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per
l’elemento intenzionale: nell’estorsione, l’agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la
coscienza che quanto pretende non gli è dovuto; nell’esercizio arbitrario, invece, l’agente è animato
dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua
sussistenza, pur se contestata o contestabile ( da ultimo,con motivazione puntuale e diffusa, Sez. 2,;
4/19.12.2013, P.M. e Fusco, Rv. 257375). Ma fermo questo principio, del resto risalente , non
contestato né contestabile, occorre pur rilevare che l’intensità e/o la gravità della violenza o della
minaccia non è un elemento del fatto neutro in vista della qualificazione giuridica del reato
(esercizio arbitrario delle proprie ragioni – estorsione), atteso che, ove la minaccia o la violenza
siano commesse con modalità tali da sganciare la condotta dalle finalità dell’ esercizio del diritto,
nel senso da configurare questa come un pretesto per dare campo ad una violenza e/o minaccia, che
3

del termine di sette giorni nell’ interesse dell’ imputato, ma il rinvio-differimento del!’ udienza è
stato giustificato dal fatto di non violare per l’appunto il termine posto a tutela della difesa. Nè per il
differimento è possibile richiamare il rispetto ancora dei sette giorni per la notifica, per la ragione
che l’art. 465 comma 2 ne richiede l’osservanza solo nel caso di anticipazione della udienza, non
certo per il differimento che viene incontro ai diritti di difesa dell’ imputato. Ancora inammissibile
la dedotta inammissibilità dei testi proposti dal P.M. con riferimento a circostanze,affatto generiche,
come invece sostiene il ricorrente, ma individuate perspicuamente per relationem, con il richiamo
ai capi di imputazione che si segnalano per la specificità e 1 `analiticità delle circostanze costitutive
dell’ imputazione. Le ragioni di doglianza poi concernenti i delitti relativi alle armi, nonché al
delitto di spaccio di stupefacenti,oltre che generiche, nella misura in cui non prendono in esame le
puntuali circostanze dei fatti indicate dai giudici di merito, le fonti di prova testimoniali e le
espressioni univoche che i giudici di merito rilevano dal contenuto delle trascrizioni delle
intercettazioni, si pongono su un piano chiaramente distonico rispetto a quello proprio del discorso
giustificativo del giudice di legittimità, attento alla coerenza del ragionamento e non alla
ricostruzione del fatto che è proprio del giudice per l’appunto del merito. Ed ancora su un piano
inconferente al giudizio di legittimità si collocano le censure in merito al criticato trattamento
sanzionatorio riservato all’ Andolfi: le numerose e cruente azioni intimidatorie, con l’ uso delle
armi, con il ferimento di Rocca Domenico,attinto da due colpi di arma da fuoco che ne
cagionavano la frattura del femore destro, i danneggiamenti delle cose tramite esplosione di colpi
di pistola ed incendi hanno costituito l’elemento decisivo, assorbente ed escludente ogni altro per
la determinazione della sanzione ricollegabile ai fatti di causa.

-7- La sentenza dovrà invece essere annullata nella parte relativa alla pena inflitta per il delitto
contestato all’ Andolfi nel capo M): il tribunale , in relazione al delitto ex art. 73 D.P.R. n.
309/1990, ha applicato l’attenuante di cui al quinto comma della disposizione, calcolandcka pena
nei termini seguenti: anni uno e mesi tre di reclusione per il fatto di spaccio di lieve.entità ex. art.
73 comma 5 DPR n.309/1990, ridotta di un terzo ex at. 62 bis c.p. con la determinazione di una
pena di mesi dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Ora la predetta disposizione è stata da
ultimo modificata trinzlifinta dall’art. 2 D.L. 20.3.2014,n. 36 convertito in legge 16.5.2014,n. 79,
nel senso che il fatto di spaccio di lieve entità non costituisce più una circostanza attenuante ma una
ipotesi autonoma di reato punita con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della
multa da euro 1.032,00 ad euro 10.329,00. E’ stato previsto così, tra l’altro, un regime sanzionatorio
complessivamente più favorevole per la riduzione dei limiti edittali 112:15Silli della pena detentiva.
Ne consegue che la pena come inflitta nella sentenza impugnata è PIAlucrituideee, con la
necessità dell’annullamento con rinvio per questa parte.
deve ritenersi il ricorso del coimputato,
-7- Destituito di fondamento -e quindi da rigettareIncarbone Roberto: invero non è contestata la carica estorsiva della condotta dell’Andolfi il giorno
22.9.2008, la grave minaccia di una “guerra” ove la persona offesa non avesse desistito dal chiedere
il pagamento dei lavori sub-appaltati , solo si sostiene l’ irrilevanza della mera presenza, in
compagnia dell’Andolfi, nel medesimo contesto topografico e temporale, tale da doversi qualificare
mera connivenza, non incidente per nulla sulla azione estorsiva posta in essere materialmente dal
coimputato. Ma i giudici di merito hanno sottolineato il concorso morale alla azione dell’ Andolfi,
evidenziato dal comune interesse a far desistere le persone offese dal richiedere il giusto
compenso. Tale circostanza se non è stata in grado di avvincere il prevenuto nella responsabilità in
ordine alle ulteriori e successive condotte estorsive poste in essere dall’ Andolfi costituisce l’anello
di congiunzione con il dato rappresentato dalla presenza minacciosa e coadiuvante dell’ Incarbone
all’ episodio estorsivo per il quale ha riportato condanna. Proprio per tale compresenza, per il
contesto minaccioso dell’ incontro tra gli imputati che intimavano a Zambetti Ottavio di non
rivolgersi per il pagamento all’appaltante,ma solo a loro, per l’appunto i due imputati, che però
rifiutavano di versare il dovuto alla impresa sub-appaltatrice costringendola a desistere dalle sue
giuste pretese, i giudici di merito hanno ritenuto,con un criterio logico ancorato a specifiche
circostanze, che non era possibile qualificare connivente,e non invece concorrente il prevenuto:
Invero la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto
4

per la loro intensità, sproporzione rispetto alla apparente finalità perseguita, finiscono per rinvenire
in se stesse la loro ragion d’essere, riemerge il più grave delitto di estorsione. Il che è agevolmente
configurabile allorchè il credito vantato, certo nell’an, ma è incerto nel quantum: nel caso di specie
a fronte di una proposta di transazione per la somma di euro 500.000,00 la pretesa dell’ Andolfi si
assestava su una cifra — euro 3.681.000- notevolmente distante da quella proposta, il che vale a
collocare gli atti di intimidazione,di lesione, di incendio, di danneggiamento in contesti distonici
rispetto a quelli caratterizzati da un finalità volta a far valere pretese azionabili, protette dal diritto.
Sarebbe peraltro irragionevole,sul piano processuale, condizionare alla querela di parte un
apparente esercizio arbitrario materializzato,come nel caso di specie, in atti di danneggiamento, di
incendi, ed in minacce gravi continue ed assillanti. E’ pur vera la possibilità di una autonoma
incriminazione degli atti esecutivi allorchè è configurabile il concorso formale e materiale di reati,
ma sembra pxopie irragionevole, nella prospettiva di una razionale operazione ermeneutica del
sistema, in un contesto caratterizzato da disvalori sociali così gravi, incompatibili per eccesso con
qualsiasi prospettiva di un buon diritto da far valere, inserire una qualche giustificazione, affidata
alla discrezionalità del privato, in funzione della mera postulazione. di una finalità così
confliggente e distonica con gli atti che dovrebbero perseguirla e che valga a ridimensionare una
actio criminis così incisiva in una actio per la cui perseguibilità rimane espropriato il poteredovere di iniziativa di ufficio.

Così deciso in Roma il 3.6.2014

va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente
passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo
richiede un contributo partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa,
anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente.
Ed infine la corte di appello ha ritenuto congrua la pena inflitta rimarcando la gravità del contesto
criminoso, mentre il motivo di ricorso sul punto si rivela generico ed apodittico, senza 1′
indicazione dei criteri di ragione e di circostanze, capaci di evidenziare l’ illogicità del deciso.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Andolfi Carmine limitatamente alla pena inflitta per
il reato di cui al capo M e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio
sul punto; rigetta nel resto il ricorso dell’Andolfi. Rigetta il ricorso di Incardone Roberto che
condanna al pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA