Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33076 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 33076 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Caari Daigoro, nato a Chiari il 5.8.1985
avverso la sentenza n.430/2013 della Corte d’appello di Brescia, ha sezione
penale, del 26.4.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

1

Data Udienza: 09/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ,
riconosceva l’ attenuante di cui all’art.62 n.4 cod.pen. equivalente alle
aggravanti ed alla recidiva contestate ,riducendo pena inflitta dal Tribunale di
Bergamo , in data 15.7.2010 , a Caari Daigoro, nella misura di anni tre e mesi

A ) del reato p. e p. dall’art. 614, commi 1 e 4 c.p. perché si introduceva
clandestinamente nell’abitazione di Alfonso Lupezza con violenza sulle cose, consistita
nell’effrazione del vetro di una finestra situata al pianoterra al fine di introdursi
nell’abitazione stessa. Con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p. per aver commesso il
fatto al fine di eseguire il reato di furto in abitazione ovvero di rapina in danno di
Alfonso Lupezza. Con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. per aver commesso il fatto
profittando di circostanze di tempo e di persone tali da ostacolare la pubblica e privata
difesa, avendo agito in tempo di notte (intorno alle ore numero 1-15 del mattino) e nei
confronti di persona ultraottantenne. Con la recidiva ex art. 99, 2° comma (nn. 1 e 2) e
4° comma c.p. perché, essendo già recidivo ed avendo riportato l’ultima condanna nel
quinquennio precedente, commetteva un nuovo delitto della stessa indole di altro
delitto per cui aveva già riportato condanna. Fatto commesso in Palosco, il 9 settembre
2006
B ) del reato p. e p. dall’art. 628, commi 1 e 2 c.p., perché, al fine di procurarsi
un ingiusto profitto, si impossessava di una collana in oro e di un crocefisso, che
sottraeva dall’abitazione di Alfonso Lupezza, quindi – immediatamente dopo la
sottrazione – usava violenza per assicurarsi il possesso della cosa sottratta e per
conseguire l’impunità del fatto, colpendo Alfonso Lupezza con un pugno e Maria
Lupezza con uno spintone e provocando la caduta a terra di entrambi. Con l’aggravante
di cui all’art. 61 n. 5 c.p. per aver commesso il fatto profittando di circostanze di tempo
e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.
Con la recidiva ex art. 99, 2° comma (nn. 1 e 2) e 4° comma c.p. Fatto commesso
in Palosco, il 9 settembre 2006.

1.1Avverso tale sentenza propone ricorso l’avvocato Andrea Zambon, difensore
di fiducia dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo
quale unico motivo di doglianza la violazione dell’art.606 comma 1 lett.c)
cod.proc.pen. Lamenta che le tracce biologiche utilizzate per la comparazione
del DNA sono state prelevate senza le garanzie del contraddittorio, attraverso
un escamotage irrituale con atteggiamento ingannevole, in violazione dell’art 13
della Costituzione. Tanto comporterebbe l’inutilizzabilità della prova del DNA
che costituisce l’unico elemento di prova a carico del Caari.
1.2 Deduce ,inoltre ,i1 difetto assoluto di motivazione in relazione all’art.133
cod.proc.pen. mancando l’indicazione precisa dei parametri in base ai quali è
stata determinata la pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2

due di reclusione ed C 700,00 di multa per i reati di seguito indicati

2.11 ricorso è fondato su motivi iinnuldImitcitt toukteciy,Lss v.q.,n.,-T<_ 2.1 Questa Corte si è già più volte pronunciata, con uniformità di valutazione, g in ordine alle problematiche relative al prelievo delle tracce biologiche necessarie ad effettuare le comparazioni tecniche necessarie per individuare colui che è portatore del fattore genetico che identifica l'autore del reato e relativa,inoltre, al caso in cui il reperto per effettuare gli esami tecnici di comparazione , sia stato prelevato, in mancanza di uno specifico consenso altre e diverse finalità. 2.2 E' già stato affermato da questa Corte, con valutazione che questo collegio condivide e fa propria, che :"... La mancanza di una espressa previsione nel nostro ordinamento di una norma che stabilisca "casi" e "modalità" per i prelievi "ematici coattivi" per svolgere gli accertamenti DNA, nei limiti stabiliti dalla sentenza costituzionale n. 286 del 1996, non esclude il prelievo di altri reperti biologici, con modalità non invasive e non lesive dell'integrità personale; reperti che gli attuali protocolli medico-scientifici ritengono altrettanto affidabili per svolgere accertamenti sul DNA. Ciò trova conferma nell'art. 349 c.p.p. che prevede espressamente il prelievo di "saliva" o di "capelli", anche senza il consenso dell'interessato mediante autorizzazione scritta dell'autorità giudiziaria.... ( cfr sentenza n.34294 del 2008 rv 240714 in senso conforme rv 232122; rv 251775) . 2.3 Per altro verso è stato anche chiarito che in tema di indagini preliminari, mentre il prelievo consiste nell'attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l'accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico - scientifici. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34149 del 10.7.2009 dep. 4.9.2009 rv244950) ed , in tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti dell'imputato, nell'ambito di accertamenti cui la persona si è sottoposta per contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l'osservanza delle garanzie difensive mentre nell'ambito di tali incombenti , le successive operazioni di comparazione del consulente tecnico pretendono l'osservanza delle garanzie difensive. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8393 del 2.2.2005 dep. 3.3.2005 rv 233448). 2.4 La comparazione dei reperti ,comunque, ha natura di atto ripetibile (salvo che comporti la totale distruzione dei campioni utilizzati per la comparazione). 3 il e comporta un' attività del tutto analoga a quella della comparazione delle impronte papillari prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria, rispetto alla quale la relazione della polizia giudiziaria riguardante la comparazione tra le impronte digitali dell'imputato e quelle rilevate sul luogo del delitto è atto ripetibile, acquisibile al fascicolo del dibattimento solo con il consenso delle parti, che può essere prestato anche tacitamente qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà dep. 5.9.2008 rv 241547) .Allo stesso modo l' esame di laboratorio per la individuazione del DNA é un accertamento tecnico per sua natura ripetibile, sicché non richiede il previo avviso per la partecipazione di difensore (art. 359 C.P., norma che proprio per questo si distingue dagli accertamenti tecnici "non ripetibili", menzionati nell'articolo successivo) Al motivo di ricorso, alla luce dei principi su richiamati si appalesa privo di fondamento. Inammissibile,perché generica e formulata in modo apodittica ,è (=bue la censura relativa alla dosimetria della pena della quale i giudici di merito hanno fornito idonea motivazione. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., i i p • no - eh l'imputato rh-C--/17-ha pi oposrr y deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento colpa nella determinpne della causa di inammis - al pag avore della Cas elle ammende di una so a che, alla luce orte costit6ionale nella sentenza n. dictum dell del 2000, s ssist ndo profili di colp P.Q.M. ? Dichiara-444~1iSsibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .....Zzvr - w visr.borzmme. . •~1rehillitilMMOIIII••• • •• contraria all'acquisizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 34685 in data 8.5.2008

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